Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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acquisto ai sensi della presente legge, perché i vantaggi valutabili in denaro servono unicamente al promovimento o al mantenimento di un compito prescelto dal destinatario (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 26 febbraio 2000, BRK 1999-010, consid. 1b). Anche le indennità (cfr. art. 3 cpv. 2 della legge sui sussidi) che non sono fondate su uno scambio di prestazioni non sono considerate acquisti ai sensi della presente legge. La presente legge non si applica neppure al trasferimento di un compito dello Stato come tale. Tale trasferimento è disciplinato dalla pertinente legge speciale (cfr. art. 178 cpv. 3 Cost.). Si può invece essere in presenza di un acquisto quando il committente non si procura personalmente una determinata prestazione, ma la scorpora in adempimento di un compito dello Stato e la fa eseguire dal beneficiario (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 3 settembre, BRK 1999-006, consid. 1). Se fa a sua volta capo a terzi per fornire queste prestazioni, il terzo che ha ottenuto l’aggiudicazione non deve più eseguire l’acquisto conformemente alla presente legge (cosiddetto «principio della gara unica»). La procedura applicabile al trasferimento di compiti dello Stato si applica per analogia alla ricerca di partner strategici (p.es. investitori).

La legge si applica a prescindere dal genere della prestazione fornita dal candidato. La novità consiste nel fatto che sono incluse non più singole prestazioni di servizi, ma tutte le prestazioni, come già in vigore nel caso dei Cantoni conformemente alla revisione del Concordato (cfr. art. 6 cpv. 2 revCIAP). Sono inoltre sottoposti alla legge tutti i beni militari, che possono però essere acquistati nella procedura mediante invito (art. 58 cpv. 2). Non è invece sottoposto alla legge il conferimento di diritti, ragione per la quale le concessioni non costituiscono di massima acquisti ai sensi della presente legge. La concessione trasferisce segnatamente anzitutto un diritto economico di sfruttamento riservato allo Stato (p.es. concessione per taxi, concessione di diritto idraulico). Anche se il conferimento di una concessione è vincolato all’obbligo di fornire una prestazione a un terzo non si è normalmente in presenza di un acquisto perché in genere tali prestazioni non sono destinate all’adempimento di un compito pubblico. Nel conferimento di concessioni devono essere osservate le norme corrispondenti delle leggi speciali. Si è invece in presenza di un acquisto ai sensi della presente legge quando il candidato presta un’attività concreta, specifica al progetto, concordata contrattualmente con il committente nei suoi punti di riferimento.

Cpv. 2:

Non sono sottoposti alla legge determinati negozi giuridici, enumerati in maniera esauriente, che costituirebbero un acquisto ai sensi della pertinente definizione, ma non sono idonei alla procedura di acquisto a causa della loro particolarità (cfr. art. II:2 e 3 revGPA).

Lett. a:

La prestazione lavorativa da parte di collaboratori assunti in proprio non è sottoposta alla presente legge, né tantomeno la fornitura di prestazioni da parte di altro personale assunto dal committente in un rapporto giuridico praticamente equivalente a un contratto di lavoro. Per stabilire se si è in presenza di acquisti ai sensi della presente legge si possono applicare i seguenti criteri: l’estensione dei diritti di impartire istruzioni e di controllo, l’incorporazione nell’esercizio del committente, l’assunzione dei