Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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rischi in caso di adempimento carente ecc. Le prestazioni nell’ambito di queste relazioni meramente amministrative interne sono considerate come appartenenti al committente. Dato che il personale proprio fornisce prestazioni soltanto dopo aver assunto il posto, anche la sua assunzione è esclusa dal campo di applicazione (cfr. art. II:3 lett. d revGPA).
Lett. b:
È esclusa dal campo di applicazione la delega di prestazioni a persone che costituiscono giuridicamente una parte del committente pubblico. Come nel caso delle relazioni meramente amministrative interne, il committente ottiene le prestazioni all’interno della propria sfera amministrativa (p.es. fornitura di prestazioni da parte di collaboratori delle proprie succursali). Ciò si applica anche quando la prestazione viene fornita da una persona giuridicamente autonoma (p.es. fornitura di prestazioni da parte di società filiali). Nel caso di queste prestazioni si è in presenza di una cosiddetta operazione «in house» che non rientra nel campo di applicazione della legge. Il committente rinuncia a fare capo a terzi e preferisce ottenere la prestazione internamente («make not buy»). Le cooperazioni tra diversi committenti (p.es. cooperazioni tra Comuni) sono peraltro agevolate dal fatto che nella fattispecie questo concetto è inteso in senso ampio, perché le prestazioni fornite tra i partner della cooperazione non devono essere messe a concorso.
Lett. c:
Se la prestazione da acquistare è vincolata a un determinato luogo non sarebbe adeguata una limitazione della libertà di scelta del committente. Il committente non deve poter essere obbligato a ripiegare su un bene immobile diverso da quello desiderato (cfr. art. II:3 lett. a revGPA). Dal canto suo il committente non può avvalersi di questa eccezione per eludere il bando di concorso relativo alle costruzioni da erigere su questo bene immobile (p.es. contratto di compravendita con clausole a favore di un determinato architetto).
Lett. d:
La presente legge non si applica se il committente acquista beni o prestazioni di servizi per venderli o rivenderli sul mercato. Esso può anche ottenere dal suo fornitore le prestazioni necessarie alla produzione e alla fornitura delle sue prestazioni sul mercato senza essere tenuto a osservare la presente legge (cfr. art. II:2 lett. a/ii revGPA). Questa eccezione è giustificata proprio perché il mercato sul quale il committente vuole smerciare le sue prestazioni lo costringe ad agire in maniera economica. La presente legge si applica invece se il committente si procura prestazioni da trasmettere a terzi, ma tale trasmissione avviene nel quadro dell’esecuzione del compito pubblico (p.e. acquisto di carta per la produzione di edizioni ufficiali delle leggi).
Lett. e
La legge non si applica agli acquisti effettuati sulla base della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) e della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est (RS 974.1) (cfr. art. II:3 lett. e/ii revGPA). La legge non si applica nemmeno agli acquisti effettuati sulla base della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo (RS 193.9), se essi sono considerati come aiuto umanitario ufficiale seconto i criteri della OCSE (cfr. art. II 3 lett. e/ii revGPA).
L’assoggettamento alla legge di questi acquisti complicherebbe notevolmente la pratica frequente della delega di acquisti a Paesi partner o a organizzazioni internazio-