Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

venga finanziato il committente come tale oppure l’acquisto concreto. Il Concordato riveduto sottopone già nel quadro della legislazione in vigore gli oggetti e le prestazioni sovvenzionati con risorse pubbliche in misura superiore al 50 per cento dei costi totali (art. 8 cpv. 2 lett. b revCIAP). Il finanziamento multiplo può risultare dalla somma delle partecipazioni di più committenti. Se vi partecipano autorità o unità amministrative che sottostanno inoltre al diritto cantonale, per determinare il diritto applicabile si applicano per analogia le norme applicabili alle cooperazioni tra committenti (art. 7).

Cpv. 3:

Già in virtù del diritto internazionale sono incluse le organizzazioni a tal punto vincolate ai committenti subordinati da poter apparire entrambi come un’unità o da poter agire l’uno per l’altro (decisione panel Corea – Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163R, approvata in WT/DSB/M/84 il 15 giugno 2000, 7.72). La legge si applica pertanto anche ai terzi che effettuano l’acquisto in rappresentanza di un committente subordinato a prescindere dal fatto che assumano questo compito una sola volta o durevolmente e dal nome per conto del quale compaiono all’esterno. Esse sono parificate ai committenti che rappresentano, in particolare per quanto concerne i valori soglia applicati nel singolo caso (cfr. art. 15).

Art. 5 Esonero

Cpv. 1:

L’Accordo bilaterale con la CE consente fin d’ora di esonerare dall’applicazione della legislazione in materia di acquisti determinati settori liberalizzati (art. 3:5). Condizione di questo cosiddetto sgancio di un settore di compiti è che su tale mercato domini una concorrenza legale e di fatto. L’annesso svizzero riveduto al GPA estende questa possibilità di sgancio a tutti i committenti, rispettivamente ai loro settori di compiti.

Cpv. 2:

Il Consiglio federale disciplina la procedura e quindi la competenza in ambito di domande di esonero dall’assoggettamento alla legislazione in materia di acquisti pubblici. Questa norma si applica a tutti i committenti a prescindere dal fatto che siano sottoposti al diritto federale o, a titolo complementare, anche al diritto cantonale. Questa soluzione pragmatica è già stata adottata nel quadro dell’attuazione dell’Accordo bilaterale con la CE. La competenza di un’autorità ai fini dello sgancio è adeguata per motivi di certezza del diritto. Se un committente cantonale ne fa la domanda (p.es. azienda elettrica cantonale), i Cantoni interessati devono essere integrati come finora nella procedura (cfr. ordinanza del DATEC del 18 luglio 2002 sull’esenzione dall’assoggettamento al diritto sugli acquisti pubblici (RS 172.056.111). Il Consiglio federale stabilisce i settori di compiti esonerati all’entrata in vigore della presente legge (cfr. n. 6.1). Esso può nuovamente assoggettare alla legge i committenti esonerati non appena vengono meno le condizioni dell’esonero.

Capitolo 3: Diritto applicabile

Art. 6 Legislazioni cantonali

Cpv. 1:

La legge si applica di massima agli acquisti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. La Costituzione federale non autorizza però la Confederazione ad obbligare i Cantoni ad orientare in maniera vincolante la loro prassi di acquisto sul principio