Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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nali nel quadro dell’aiuto all’Europa dell’Est e dell’aiuto allo sviluppo. È fatta salva la possibilità di assoggettare anche questi acquisti nel quadro degli accordi bilaterali.
Art. 4 Committenti
Cpv. 1:
Sottostanno alla legge tutte le autorità e unità amministrative, in particolare anche le autorità legislative e di applicazione della legge (p.es. Servizi del Parlamento, tribunali). La legge si applica inoltre a tutte le unità amministrative centrali e decentrali. È fatto salvo l’esito delle trattative relative al GPA riveduto, che è ancora aperto in merito (cfr. il cpv. 2 qui appresso).
La Confederazione e i Cantoni designano le autorità e le unità amministrative nelle loro ordinanze di organizzazione. A livello di Confederazione il Consiglio federale allestisce in un allegato all’ordinanza una lista esemplare delle unità amministrative sottoposte alla legge. Come già nel caso della legislazione in vigore tale lista si orienta sull’allegato dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1): sono ad esempio sottoposti alle legge l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (swissmedic), la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR. Sono inoltre incluse le autorità e unità amministrative istituite prima e anche dopo l’entrata in vigore della legge e quindi non contemplate nell’OLOGA. Ne fanno ad esempio parte l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (cfr. Ispettorato, FF 2006 8115), l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (cfr. FINMAG, FF 2006 2625) o il Museo nazionale svizzero (cfr. LMC, FF 2007 6211).
La legge si applica inoltre a tutte le organizzazioni di carattere pubblico o privato sulle quali questi committenti della Confederazione o dei Cantoni esercitano un influsso preponderante. Sono fatti salvi i settori di compiti esonerati ai sensi dell’articolo 5. Poco importa in quali settori questi committenti siano attivi. A queste organizzazioni si applicano valori soglia superiori (art. 15 cpv. 1). Una regolamentazione analoga esiste già attualmente a livello cantonale (art. 8 cpv. 2 lett. a revCIAP); nel suo ambito sono assoggettate tutte le organizzazioni che assumono compiti pubblici.
Per quanto concerne l’influsso preponderante basta già che tale influsso sia esercitato indirettamente (p.es. per il tramite di una società filiale di un’organizzazione dominata dalla Confederazione).
Cpv. 2
Le condizioni alle quali si è in presenza di un influsso preponderante sono ancora in fase di negoziazione nel quadro della revisione del GPA. L’enumerazione a titolo indicativo è pertanto effettuata con la riserva di adeguamenti corrispondenti all’esito dei negoziati internazionali. Esse saranno determinanti per l’assoggettamento alla legge di organizzazioni come Skyguide, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), l’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (OSEC) o l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ARE, cfr. FF 2004 5181).
L’influsso preponderante può in particolare essere esercitato tramite il finanziamento multiplo. Le modalità di finanziamento sono altrettanto irrilevanti quanto il fatto che