Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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dell’impiego parsimonioso delle loro risorse52. La legge rinvia pertanto espressamente alle norme rispetto alle quali i Cantoni possono emanare disposizioni derogative. L’articolo 6 enumera esplicitamente le principali disposizioni (per un compendio esauriente cfr. il cap. 6.2).

Cpv. 2:

Il disciplinamento dei rimedi giuridici rientra nell’ambito di competenze dei Cantoni. Nella sua strutturazione essi devono osservare le esigenze minime in materia di rimedi giuridici a livello nazionale, così come prescritti dal GPA (art. XVIII revGPA). I Cantoni stabiliscono invece liberamente l’organizzazione giudiziaria e la competenza del giudice.

Cpv. 3:

Per lo sviluppo ulteriore delle basi legali della legislazione in materia di acquisti della Confederazione o dei Cantoni si può fare capo agli altri diritti di partecipazione garantiti dalla Costituzione. I Cantoni dispongono in particolare della possibilità del referendum cantonale (art. 141 Cost.), dell’iniziativa cantonale (art. 160 Cost.) o del diritto di essere consultati nella procedura di consultazione (art. 147 Cost.). È inoltre promosso lo sviluppo ulteriore su base partenariale della legislazione federale e cantonale in materia di acquisti, nel senso che il coinvolgimento reciproco è ancorato nella legge già a livello di lavori preliminari. La Costituzione non offre invece alcuna possibilità di limitare la libertà decisionale del legislatore federale (p.es. per il tramite di una facoltà di veto da parte dei Cantoni).

Art. 7 Cooperazione tra committenti

Cpv. 1:

Il grado di finanziamento dei singoli committenti di un acquisto è determinante per stabilire se è applicabile il diritto federale o (sussidiariamente) il diritto cantonale (p.es. foro, valori soglia). Se ad esempio vi partecipano un committente della Confederazione in ragione del 40 per cento, un committente del Cantone in ragione del 35 per cento e il committente di un Comune in ragione del 25 per cento si applica unicamente il diritto federale perché il committente della Confederazione fornisce la quota maggiore dell’acquisto.

Cpv. 2:

Se un committente soggetto sia al diritto federale, sia al diritto cantonale finanzia la maggior parte dell'acquisto, si applica il diritto federale.

Cpv. 3:

La Confederazione non ha alcuna competenza di disciplinare il diritto applicabile alle cooperazioni meramente interne ai Cantoni. I Cantoni possono prevedere disposizioni derogative per la determinazione del diritto cantonale applicabile.

Cpv. 4:

Una convenzione derogativa tra i partner di una cooperazione non deroga di massima al diritto applicabile. Sono fatte salve le cooperazioni internazionali (p.es. costruzione in comune da parte della Svizzera e della Germania di un ponte sul Reno)

52Cfr. Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 25.