Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
nel cui ambito è stabilito tramite convenzione il diritto applicabile di un partner di cooperazione.
Cpv. 5
La legislazione in materia di acquisti deve dare spazio a soluzioni innovative come la collaborazione dei committenti con persone private (le cosiddette Public Private Partnerships, PPP). Esse non devono però essere sfruttate per eludere le prescrizioni della legislazione in materia di acquisti. Le prescrizioni legislazione in materia di acquisti devono essere rispettate per quanto riguarda la quota del committente se privati o anche organizzazioni pubbliche non sottoposte al diritto sugli acquisti partecipano a una cooperazione con un committente assoggettato. Questa norma si applica anche se le organizzazioni non assoggettate assumono la quota maggiore di finanziamento. È fatto salvo il «principio della gara unica» (cfr. spiegazioni dell’art. 3 cpv. 1).
Art. 8 Diritto procedurale
È possibile derogare al diritto procedurale in vigore (per la Confederazione: PA; RS 172.021) soltanto se le disposizioni della PA non tengono sufficientemente conto delle necessità di un acquisto efficiente.
Ai committenti dei Cantoni si applicano le basi legali corrispondenti del diritto procedurale cantonale o di basi legali cantonali che ne derogano. Sono fatte salve le prescrizioni della presente legge.
La presente legge non disciplina l’organizzazione in materia di acquisti (alla Confederazione si applica immutata l’ordinanza del 22 novembre 2006 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub; RS 172.056.15).
Titolo secondo: Procedura di acquisto
Capitolo 1: Tipi e principi di procedura
Art. 9 Sinossi
Il GPA conosce tre tipi di procedura (art. I lett. h, m ed q revGPA): la procedura di gara libera, la procedura di gara selettiva e la procedura «limitata» («limited tendering»). La legislazione svizzera riprende questi tipi di procedura, con la differenza però che la procedura «limitata» – una particolarità svizzera – è suddivisa in procedura mediante invito e trattativa privata. Questo numerus clausus legale di procedure è destinato a renderle prevedibili ai candidati e quindi a favorire la trasparenza: l’iter di una procedura di acquisto è chiaro nei suoi tratti fondamentali. I tipi di procedura non possono essere mescolati tra di loro. Sussiste però la possibilità di effettuare in successione più procedere in sé chiuse, purché tale modo di procedere non sia adottato per eludere un bando di concorso. Il committente può ad esempio decidere autonomamente se intende ottenere insieme le prestazioni di pianificazione e di realizzazione nel quadro di una sola procedura (imprenditore generale) oppure indire un bando di concorso separato per queste prestazioni (prima una procedura per le prestazioni di pianificazione e poi una procedura a sé stante per gli imprenditori).
Art. 10 Procedura di gara libera e procedura di gara selettiva
Sia la procedura di gara libera che la procedura di gara selettiva si aprono con un bando di concorso. Nella procedura di gara libera i candidati presentano direttamente le loro offerte. Nella procedura di gara selettiva i candidati devono dapprima pre-