Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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sentare una domanda di partecipazione. Il committente ne esamina successivamente l’idoneità. La decisione di idoneità («prequalificazione») è impugnabile autonomamente (art. 69 cpv. 1 lett. b). Soltanto i candidati prequalificati sono invitati a presentare un’offerta. Oltre alla verifica preliminare dell’idoneità, la procedura di gara selettiva comporta la possibilità di limitare il numero di candidati che possono presentare un’offerta (art. 33 cpv. 1). Nella procedura di gara libera i candidati non idonei possono essere esclusi dalla procedura mediante decisione autonoma impugnabile del committente (art. 67 cpv. 1 lett. e) oppure non essere presi in considerazione nella procedura di gara.
Entrambi i tipi di procedura garantiscono il pieno accesso al mercato. Il committente può scegliere liberamente tra la procedura di gara libera e la procedura di gara selettiva. I motivi di scelta tra procedura di gara libera e procedura di gara selettiva possono essere diversi (p.es. tempo, conoscenza del mercato, numero di possibili offerte, complessità del progetto in acquisto). Nel caso di beni standard la prassi evidenzia che la procedura di gara libera è quella che garantisce di massima il successo.
Art. 11 Procedura mediante invito e trattativa privata
Nel caso della procedura mediante invito e della trattativa privata non sussiste l’obbligo di indire un bando di concorso. Il committente si rivolge a una cerchia limitata di candidati che può scegliere liberamente.
Cpv. 1:
I valori soglia della procedura mediante invito (art. 15) fissano il settore rilevante ai fini del mercato interno. In virtù della Costituzione la Confederazione ha la competenza di disporre esigenze minime ai fini della procedura mediante invito (art. 95 Cost.) per realizzare il mercato interno e promuovere la concorrenza (cfr. il n. 11.2.3 qui appresso).
Il committente può di massima scegliere liberamente quali e quanti candidati intende invitare, purché ne inviti almeno tre a presentare un’offerta e uno di loro non sia del posto. È possibile derogare a queste prescrizioni soltanto se di fatto nessun altro candidato o candidato che non sia del posto è in grado di fornire la prestazione desiderata. Questo numero minimo è destinato a impedire che il concorso sia limitato in maniera sproporzionata. L’obbligo di invitare almeno un candidato che non sia del posto ha per obiettivo di porre rimedio al pericolo di intese e a quello di corruzione. Alcuni Cantoni consoscono già questo obbligo (p.e. la lunga prassi dei committenti cantonali pubblici del Cantone di Vallese). Ciò che è considerato non del posto deve essere stabilito nei singoli casi in funzione della prestazione da acquistare e del mercato dei candidati. Di norma non del posto significa che almeno un candidato non deve essere «indigeno», ossia non deve avere la propria sede o succursale nella località o nella regione del committente. Nel caso delle costruzioni non del posto può anche significare che almeno un candidato non deve essere originario del luogo della fornitura della prestazione (p. es. luogo del cantiere). Non del posto non significa invece che i committenti della Confederazione o altri committenti debbano imperativamente invitare candidati stranieri.
Cpv. 2
Diversamente dagli altri tipi di procedura, nella trattativa privata nessun candidato fa fronte a titolo concorrenziale a un altro candidato. In ambito di trattativa privata il