Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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committente può comunque invitare più candidati a presentare un’offerta. Esso non vi è però tenuto e anche qualora invitasse più candidati a presentare un’offerta non deve osservare le prescrizioni relative agli altri tipi di procedura.

Art. 12 Organizzazione della procedura

Ogni singolo acquisto può imporre esigenze diverse alla procedura di acquisto. La legge offre intenzionalmente spazio sufficiente per adeguare la procedura al singolo acquisto (nell’ambito del numerus clausus dei tipi di procedura). Questa libertà trova i propri limiti laddove il disciplinamento delle fasi procedurali è necessario per garantire la trasparenza e la parità di trattamento.

Art. 13 Confidenzialità e sicurezza dei dati

Cpv. 1

Due principi della legislazione in materia di acquisti entrano in conflitto sulla questione del diritto di prendere visione della documentazione: da un canto una visione degli atti troppo estesa nuoce alla lealtà della concorrenza e quindi alla parità di trattamento dei candidati; d’altro canto un minimo di trasparenza è imprescindibile ai fini di una protezione giuridica effettiva. Questo conflitto viene risolto applicando in funzione dello stadio della procedura un diritto di esame diversamente esteso. Nel corso della procedura di acquisto l’esame degli atti decisionali non è auspicato. Il committente può invero trasmettere spontaneamente informazioni purché rispetti il principio della parità di trattamento e a condizione che queste informazioni non rivelino dati confidenziali relativi ai singoli candidati (cfr. art. XV:1 GPA). Si intende così impedire che le indicazioni fornite dai candidati possano essere sfruttate in maniera dannosa dalla concorrenza. In virtù dell’obbligo di motivare (art. 71), i candidati hanno diritto a una maggiore informazione in presenza di una decisione impugnabile (art. 69). Se il candidato interpone ricorso il diritto di prendere visione degli atti si estende ancora ulteriormente. Di massima vale quanto segue: occorre accordare il diritto di prendere visione degli atti soltanto se non vi si oppongono interessi pubblici o privati che esigono la tutela del segreto.

Cpv. 2

Nel caso dello scambio elettronico di dati il committente deve provvedere affinché siano evitate disparità di trattamento e siano osservate le misure necessarie e adeguate di sicurezza. Se l’acquisto è disbrigato elettronicamente il committente deve provvedere affinché il sistema informatico e il software utilizzati (compreso quello di cifratura e di autentificazione) siano generalmente disponibili o perlomeno compatibili con gli altri sistemi e software disponibili. Il committente deve inoltre predisporre meccanismi che garantiscano l’integrità delle indicazioni dei candidati, accertino in particolare l’ora di entrata e impediscano l’accesso non autorizzato (art. V:3 revGPA). Il committente può comunque garantire quanto precede soltanto finché i dati si trovano in suo dominio. Il candidato è in particolare responsabile dell’integrità dei propri dati finché essi divengono di dominio del committente, della loro cifratura nonché dell’accesso tempestivo al codice (di cifratura) da parte del committente (cfr. le spiegazioni relative all’art. 19 cpv. 1).

Art. 14 Prestazioni ricorrenti

La giurisprudenza ha rilevato che il legislatore federale non si è visibilmente reso conto della speciale problematica dei contratti di (più che) lunga durata, ragione per la quale non ha inserito nella LAPub alcuna disposizione che limiterebbe la durata di tali contratti (decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 3 novembre 2000, BRK 2000-007, consid. 3 lett. c/ii). Questa lacuna è così ormai colmata. Il committente dovrebbe di massima limitare l’acquisto a una durata