Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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massima di quattro anni quando ne sono oggetto prestazioni costantemente necessarie su un certa durata nel tempo (p.es. carta per fotocopiatrici). Caso mai, le eccezioni devono essere motivate nei confronti delle autorità di sorveglianza. Un arco di tempo di una certa durata è in particolare proporzionato se motivi di economia aziendale (p.es. ammortamento dei costi di procedura o degli investimenti) giustificano un periodo più lungo e quindi una notevole limitazione di accesso al mercato. Lo stesso si applica alla proroga di un contratto già esistente. Non sono toccate da questa norma le prestazioni uniche la cui fornitura si protrae sull’arco di oltre quattro anni (p.es. costruzione di un edificio).
Capitolo 2: Procedura applicabile
Art. 15 Valori soglia
Cpv. 1:
L’acquisto deve di massima essere messo a concorso. Soltanto in casi eccezionali il committente può rinunciare a indire un bando di concorso (art. VII:1 revGPA), ad esempio se ritiene che al di sotto di un determinato valore soglia i costi della procedura di messa a concorso non siano più proporzionati al valore dell’acquisto oppure se, nonostante il raggiungimento del valore soglia, ritiene che sia data l’eccezione a favore di una procedura senza obbligo del bando di concorso (art. 58–67).
Tutti gli acquisti menzionati dall’articolo 3 capoverso 1 sottostanno alla presente legge a prescindere dal raggiungimento dei valori soglia. I valori soglia ai fini della procedura di gara sono comunque determinanti per la scelta della procedura, l’obbligo di pubblicazione dell’aggiudicazione (art. 42) e la protezione giuridica ai sensi della presente legge (art. 68 cpv. 1).
Il GPA e gli accordi bilaterali prescrivono i valori soglia per la procedura di gara. Nell’ambito della revisione del GPA la Svizzera ha chiesto un aumento del valore soglia per l’acquisto di prestazioni di servizi da 248’950 CHF a 383’000 CHF. La relativa decisione è tuttora pendente. Poiché la richiesta di aumento ha suscitato una forte opposizione da parte di più Stati membri del GPA, l’attuale valore soglia è mantenuto per il momento, seppure leggermente arrotondato a 250’000 CHF.
Nel settore del mercato interno si postula un’armonizzazione a livello svizzero dei valori soglia. Per quanto concerne i beni e le prestazioni di servizi è stato pertanto prescelto il valore soglia arrotondato a 250’000 CHF già applicato nell’ambito del concordato intercantonale. Anche per i committenti che non sono autorità (cosiddetti settori si propone un’armonizzazione del valore soglia (640’000 CHF; arrotondato a 650’000 CHF). Il valore soglia per il settore della costruzione – che ammonta attualmente a 9’575’000 per le autorità e le unità amministrative e a 8 milioni di CHF per determinati settori (p.es. ferrovia), deve invece essere fissato uniformemente a 8 milioni di CHF per tutti i committenti. La riduzione parziale concerne solo pochi acquisti all’anno, ma comporta una semplificazione e un’uniformazione di questi valori soglia. Nel caso delle costruzioni si somma il valore di tutte le prestazioni edilizie per la realizzazione dell’opera. Se nel quadro della realizzazione di questa opera il committente aggiudica singolarmente molte di queste prestazioni edilizie a cosiddetti fornitori di prestazioni singole (p.es. imbianchino, falegname) esse sottostanno alla procedura di gara se il loro valore singolo raggiunge 2 milioni di franchi. I valori so-