Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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glia per limitare la procedura mediante invito e la trattativa privata corrispondono ai valori attualmente in vigore nel quadro del concordato intercantonale riveduto. Ne risulta così un’ulteriore uniformazione dei valori soglia. I candidati stranieri fruiscono del diritto di ricorso soltanto nella misura in cui lo Stato della loro sede garantisce la reciprocità ai candidati svizzeri, rispettivamente prevede i medesimi valori soglia (art. 73 cpv. 3).
Cpv. 2
Il Consiglio federale e i Cantoni possono ridurre tutti o i singoli valori soglia. Per il tramite di una riduzione essi possono altresì estendere l’obbligo di pubblicazione e la protezione giuridica. Esiste inoltre la possibilità di operare ulteriori distinzioni, ad esempio la suddivisione in attività principale e secondaria di costruzione. Per quanto concerne i valori soglia prescritti a livello internazionale in ambito di procedura di gara essi sono espressi in cosiddetti diritti speciali di prelievo (DSP). Il valore di tale unità di calcolo è stabilito in funzione di un paniere di valute. La conversione in franchi svizzeri è effettuata ogni anno, ragione per la quale il Consiglio federale e i Cantoni possono adeguare i valori soglia a queste fluttuazioni valutarie.
Cpv. 3
Il committente può mettere spontaneamente a concorso il progetto in acquisto oppure indire una procedura mediante invito al posto della trattativa privata. La libera scelta di un diverso tipo di procedura non fonda però un rimedio giuridico, se tale rimedio non esiste già per legge (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 26 gennaio 2001, BRK 2000-018, consid. 3).
Cpv. 4
Si applica il valore soglia inferiore di 250’000 CHF se le autorità o le unità amministrative della Confederazione (art. 4 cpv. 1 lett. a) costituiscono unitamente ad altre organizzazioni soggette all’influsso preponderante della Confederazione (art. 4 cpv. 1 lett. b) una cooperazione per l’acquisto di beni o di prestazioni di servizi.
Cpv. 5
Si applica un valore soglia di 100’000 CHF se nella procedura mediante invito si acquistano tipi diversi di prestazioni e uno di questi è un acquisto di beni.
Art. 16 Definizione del valore dell’acquisto
Cpv. 1
Dato che non sa sempre anticipatamente quale potrà essere l’importo delle offerte, il committente deve fin da principio valutare in buona fede il valore dell’acquisto. Si è in presenza di una stretta correlazione materiale e giuridica tra più prestazioni quando esse non possono ragionevolmente essere acquistate le une senza le altre nel movimento d’affari. Ciò vale in particolare quando le prestazioni hanno lo stesso scopo e devono essere fornite dalla medesima persona oppure quando non è auspicata la ripartizione delle responsabilità.
Cpv. 2
Il committente include le opzioni nella stima del valore dell’acquisto (art. II:6 lett. b e XV:7 revGPA), a prescindere dal fatto che questo elemento dell’acquisto sia realizzato in futuro.
Cpv. 3
Il committente può di massima lottizzare le prestazioni e procedere all’acquisto in maniera separata o scaglionata nel tempo (art. 23), anche quando si è in presenza di una stretta correlazione materiale e giuridica. Il metodo di valutazione del valore ap-