Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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plicato o la lottizzazione della prestazione non devono però essere destinato a eludere integralmente o parzialmente l’applicazione della presente legge (in particolare l’obbligo di indire un bando di concorso (cfr. art. II:6 lett. a revGPA).
Art. 17 Definizione del valore di stima: casi particolari
Cpv. 1
Se il committente suddivide l’acquisto in più prestazioni, si applicano i metodi di valutazione prescritti dal GPA (art. II:7 rev. GPA).
Cpv. 2
Se è incerto se l’acquisto abbia una durata determinata o indeterminata, il committente applica il metodo di valutazione per la durata indeterminata (art. II:8 revGPA). Questo modo di procedere è in sintonia con il principio procedurale applicabile alle prestazioni ricorrenti, secondo il quale il contratto può essere concluso per una durata massima di quattro anni (art. 14).
Capitolo 3: Procedura di gara
Sezione 1: Bando di concorso
Art. 18 Contenuto minimo e pubblicazione
Cpv. 1
Il bando di concorso è il primo passo visibile all’esterno della procedura di gara libera o selettiva. Per il suo tramite il committente stabilisce l’ambito in cui si svolge la procedura ulteriore. A tale scopo tiene conto di talune indicazioni minime prescritte dal GPA (art. VII revGPA). Il committente indica già nel bando di concorso i criteri di aggiudicazione. Ciò si applica anche alla procedura di gara selettiva. Questa trasparenza consente ai candidati di meglio valutare se intendono partecipare all’acquisto.
Affinché la pubblicazione non sia troppo ampia, basta una lista e una descrizione sommaria dei criteri di aggiudicazione (cfr. art. VII: 2 lett. j revGPA; Allegato 1 numero 5). Il committente rende d’altra parte noto nel bando di concorso se e a quali condizioni può essere ottenuta la documentazione del bando (art. VII: 2 lett. a revGPA; Allegato 1 numero 2). Se non intende indennizzare le prestazioni preliminari la cui retribuibilità deve essere ammessa in buona fede (cfr. DTF 119 II 40 segg.), il committente lo deve comunicare esplicitamente nel bando di concorso (cfr. Allegato 1, numero 8). Ciò si applica anche a eventuali prescrizioni di forma che i candidati sono tenuti a osservare nella presentazione delle loro offerte (art. 54 cpv. 3).
Alla pubblicazione del bando di concorso in lingua tedesca o italiana deve essere allegato un compendio in francese, inglese o spagnolo (art. VII:3 revGPA; cfr. art. 70).
Cpv. 2
Il bando di concorso nell’organo ufficiale di pubblicazione (cfr. art. 55) costituisce una decisione impugnabile autonomamente (art. 69 cpv. 1 lett. a).
Art. 19 Documentazione del bando