Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Cpv. 1
Il GPA prescrive le indicazioni minime applicabili alla documentazione del bando (cfr. art. X:7 revGPA). Esse sono destinate alla trasparenza e alla tutela della parità di chance. Tali indicazioni minime si applicano anche agli acquisti dei Cantoni.
Il committente concretizza il genere e la quantità (stimata), come pure tutti gli altri requisiti posti alle prestazioni da fornire, comprese le specifiche tecniche e gli attestati di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie. Esso descrive inoltre il genere e, nella misura del possibile, la quantità e la durata di eventuali opzioni (Allegato 1 numero 3; art. VII:2 lett. d GPA) e stabilisce i termini di consegna. Il committente enuncia i dettagli dei criteri di idoneità e di aggiudicazione, in particolare eventuali sottocriteri, la matrice di valutazione, nonché i documenti e certificati da produrre. Per il calcolo dei costi delle offerte il committente può esigere indicazioni sui costi di trasporto, di assicurazione e di ispezione, sui dazi e su altre tasse di importazione. Esso stabilisce le condizioni di pagamento, fra le quali può in particolare rientrare la valuta della retribuzione. La documentazione del bando descrive dettagliatamente l’iter procedurale del pertinente acquisto: in caso di acquisto elettronico la documentazione del bando enuncia tutti i requisiti di autentificazione e di cifratura che il committente esige per la ricezione elettronica di dati. Se procede a un’asta elettronica, il committente ne enuncia le norme nella documentazione del bando. Se l’apertura delle offerte è pubblica, il committente indica nella documentazione del bando la data, il luogo e l’ora dell’apertura delle offerte e stabilisce le persone che vi possono assistere. La documentazione del bando contiene inoltre indicazioni sul periodo di tempo durante il quale i candidati sono vincolati alle loro offerte. Non si dovrebbe superare in merito una durata di sei mesi. Il committente può peraltro allegare le condizioni generali d’affari alla documentazione del bando.
Cpv. 2
L’esito positivo dell’acquisto presuppone che la documentazione del bando sia preparata contemporaneamente al bando di concorso. Il candidato può preparare la sua offerta soltanto se può prendere visione di tutte le indicazioni necessarie. Il committente gli rende pertanto accessibile la relativa documentazione al momento dell’indizione del bando di concorso. Nel quadro della procedura di gara selettiva il committente può rendere accessibile la documentazione o parte di essa anche solo successivamente alla prequalificazione. Se fornisce in forma elettronica l’accesso al bando di concorso e alla relativa documentazione, il committente può ridurre di 10 giorni il termine di presentazione dell’offerta (art. 53 cpv. 1 lett. a e b).
Cpv. 3
Se il candidato esige la documentazione del bando, il committente gliela fornisce entro breve termine (art. X:10 lett. b revGPA).
Art. 20 Richieste di informazioni da parte dei candidati
Cpv. 1
Il committente deve assumere la responsabilità della mancanza di chiarezza del bando di concorso e della relativa documentazione. Per il loro chiarimento ci si avvale di giri di domande/risposte. Il committente deve in particolare rispondere alle domande che possono avere ripercussioni sulla struttura delle offerte. Questi giri di domande/risposte sono effettuati di massima immediatamente dopo il bando di concorso per evitare una proroga del termine di presentazione delle offerte. Il committente può stabilire nella documentazione del bando la data fino alla quale risponderà alle domande.
Cpv. 2