Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Nella prassi lo scambio di domande e di risposte avviene sovente per scritto e mediante comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura. Si intende così evitare di avvantaggiare un candidato rispetto agli altri concorrenti. Il committente può lasciare in sospeso le domande la cui risposta potrebbe avvantaggiare un candidato rispetto agli altri concorrenti (art. X:10 lett. c revGPA).
Sezione 2: Requisiti della prestazione
Art. 21 Descrizione della prestazione
Cpv. 1
Il committente decide liberamente nell’ambito dei suoi compiti cosa intende acquistare, in quale qualità e a quale scopo. Se le indicazioni relative alla descrizione della prestazione contenute nel bando di concorso o nella relativa documentazione sono insufficienti o addirittura errate sarà più difficile disbrigare in maniera ricostruibile e corretta le ulteriori fasi della procedura. Occorre pertanto dedicare il tempo necessario a un’analisi preliminare. È nell’interesse del committente provvedere alla buona qualità del bando di concorso dal momento che quest’ultimo influenza la trasparenza e la qualità dell’intera procedura. La chiarezza e la completezza della descrizione della prestazione contribuiscono in particolare alla comparabilità delle offerte.
Cpv. 2
Il committente può rinunciare a una descrizione concreta della prestazione e limitarsi a indicare unicamente le funzioni che devono essere adempite. Al posto dell’indicazione dell’oggetto e del volume dell’acquisto esso può limitarsi a indicare gli obiettivi che intende raggiungere con l’acquisto. Questa descrizione «finale» o «funzionale» dell’oggetto dell’acquisto promuove le innovazioni. Essa viene ad esempio utilizzata già all’atto della precisazione e della concretizzazione dell’oggetto dell’acquisto per poter fare capo alle conoscenze e alla creatività dei candidati oppure per ricercare soluzioni e modi di procedere.
Cpv. 3
Il committente descrive l’oggetto dell’acquisto con una precisione tale che le offerte presentate rimangano paragonabili o possano perlomeno essere rese confrontabili al termine di una rettifica tecnica o nel quadro di trattative. Le indicazioni minime che devono essere contenute nel bando di concorso dipendono dal singolo caso. In genere il committente deve almeno indicare determinati valori di riferimento della prestazione.
Art. 22 Specifiche tecniche
Cpv. 1
Le specifiche tecniche descrivono le caratteristiche tecniche della prestazione da acquistare, comprese la qualità, l’efficienza, la sicurezza e le dimensioni. Le specifiche tecniche possono altresì comprendere designazioni, simboli, imballaggi, contrassegni e scritte (art. I:1 lett. t revGPA). Il promovimento delle risorse naturali o la protezione dell’ambiente possono essere presi in considerazione nella struttura delle specifiche tecniche (art. X:6 revGPA).
Nella prassi i committenti tendono a un eccesso di specifiche. Le specifiche tecniche