Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
si ripercuotono notevolmente sui costi dell’acquisto e dovrebbero essere analizzate in maniera conseguente e ridotte corrispondentemente. Ci si deve sforzare di limitare le specifiche tecniche alle esigenze minime di funzionalità (fit for purpose) e rinunciare a esprimere desideri non giustificati di specifiche.
Il committente non può elaborare, approvare o applicare specifiche tecniche né prescrivere procedure di attestazione di conformità che creino ostacoli inutili al commercio (art. X:1 revGPA). Esso non può utilizzare specifiche tecniche per svantaggiare determinati candidati, come ne può essere ad esempio il caso prescrivendo l’utilizzazione di materiali locali. Di massima tutti i candidati interessati e idonei del ramo pertinente devono fruire della medesima possibilità di presentare un’offerta. Il committente dovrebbe evitare di prescrivere determinati concetti o dettagli tecnici e orientare piuttosto le specifiche tecniche sulle funzioni o sui risultati desiderati (art. X:2 lett. a revGPA).
Cpv. 2:
Nella misura in cui esistono devono essere applicati gli standard internazionali e, in loro assenza, norme tecniche, standard o direttive di costruzione nazionali (art. X:2 lett. b revGPA). È contrario alla legge sugli appalti pubblici enunciare nella descrizione della prestazione determinati marchi o nomi commerciali, brevetti, diritti d’autore, modelli o prodotti, come pure esigenze che si riferiscono a una determinata provenienza oppure a un candidato o a un produttore, a meno che la prestazione non possa essere altrimenti descritta in maniera sufficientemente precisa o comprensibile (art. X:3 rev. GPA). Il committente può stabilire determinati standard di prodotto. Esso può ricorrere alla scheda di dato di un determinato prodotto soltanto nella misura in cui le esigenze tecniche sono formulate in un modo talmente aperto da poter ancora essere adempite anche da altri prodotti. Se esige eccezionalmente specifiche tecniche che si orientano sui prodotti o le prestazioni di servizi di un determinato candidato, il committente deve autorizzare anche i prodotti e le prestazioni di servizi concorrenti se è comprovato che questi adempiono le esigenze richieste. Il committente deve rinviare a questa possibilità nella documentazione del bando, utilizzando ad esempio il complemento «o equivalente».
Art. 23 Divisione in lotti e offerte parziali
Il committente può acquistare la prestazione per intero o in singoli lotti. Da un canto il raggruppamento delle commesse può procurare vantaggi a livello di prezzo. D’altro canto la suddivisione di un acquisto in singoli lotti promuove la concorrenza e aumenta in particolare le chance delle PMI di potere partecipare ad acquisti di maggiori dimensioni. La suddivisione in lotti può anche contribuire alla ripartizione dei rischi perché viene diminuita la dipendenza dai singoli candidati.
Il committente può in particolare suddividere l’intera prestazione in generi diversi di prestazione (p.es. imbianchino, falegname), in settori delimitati nello spazio (p.es. Svizzera orientale e occidentale) o dal profilo quantitativo (p.es. fornitura di 10’000 e di 20’000 scrivanie d’ufficio). La suddivisione in lotti non può però essere utilizzata per evitare il tipo di procedura prescritto o avvantaggiare singoli candidati (art. 16 cpv. 3).
Il committente può indire la gara su singoli lotti oppure pubblicarli insieme nel quadro di un unico bando di concorso (p.es. i cosiddetti fornitori individuali di una costruzione). Se intende riservarsi la possibilità di assegnare l’aggiudicazione all’offerta complessiva economicamente più vantaggiosa, il committente ne dà comunicazione nel bando di concorso (Allegato 1 numero 7). Se mette a concorso una prestazione complessiva il committente vi indica viceversa se i candidati possono presentare offerte parziali. I candidati non sono di massima tenuti a presentare un’offerta