Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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per la prestazione complessiva se sono ammesse le offerte parziali.
Art. 24 Varianti
Cpv. 1
Una variante raggiunge il medesimo obiettivo in maniera diversa da quanto proposto nel bando di concorso. Si è parimenti in presenza di una variante quando l’offerta reca un tipo di prezzo prescritto dal committente (p.es. prezzo globale al posto del prezzo all’unità). Alle varianti si applicano i medesimi termini di presentazione e i medesimi criteri di aggiudicazione, a meno che il committente abbia riservato una regolamentazione derogativa nel bando di concorso.
Cpv. 2
Le varianti promuovono la concorrenza, sono auspicabili dal profilo dell’innovazione e consentite dalla legislazione in materia di acquisti. Il candidato che offre una variante non deve presentare un’offerta complementare che rispecchi esattamente le direttive del committente (cosiddetta proposta ufficiale). Il committente può limitare le varianti in linea di principio oppure in funzione del contenuto (p.es. varianti di esecuzione). Esso ne dà comunicazione nel bando di concorso. Poiché questa norma sostiene la concorrenza è conforme alla Costituzione estendere questa soluzione anche ai Cantoni53. I committenti sono comunque liberi di escludere in singoli casi le varianti.
Cpv. 3
Il committente deve analizzare le varianti nella misura approfondita necessaria all’accertamento della loro comparabilità (cosiddetta analisi di sensitività). L’obbligo di rettifica (art. 37) – molto più complesso nel caso delle varianti – è agevolato dall’obbligo di collaborazione dei candidati. Essi possono segnatamente rinunciare alla presentazione della proposta ufficiale soltanto se possono comprovare che hanno adempito in maniera diversa e sufficiente le direttive del committente.
Sezione 3: Motivi di esclusione
Art. 25 Mancata certificazione del rispetto dei requisiti giuridici
Lo Stato come committente non può approfittare di distorsioni alla concorrenza a motivo dell’inosservanza di disposizioni legali e quindi procacciarsi vantaggi a livello di prezzi (principio della «legal compliance»). Questa disposizione è anche nell’interesse delle imprese perché garantisce il principio delle «armi pari» nella concorrenza.
Cpv. 1
Il committente esclude un candidato se quest’ultimo non adempie i requisiti legali di cui alle lettere a–e. Esso può limitarsi a esigere inizialmente un’attestazione o una dichiarazione sull’onore dalle quali risulti che i requisiti legali sono adempiti. Mentre la procedura è ancora in corso il committente può esigere in ogni momento (se ad esempio insorgono motivi di sospetto) la produzione dei mezzi di prova. Esso può effettuare controlli o decidere l’esecuzione di controlli presso il candidato. Se esi-
53In senso negativo: Biaggini, Verfassungsgutachten, loc. cit., pag. 58.