Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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2° caso: se un candidato senza sede o succursale in Svizzera distacca i propri lavoratori in Svizzera per eseguirvi i lavori, il luogo della fornitura della prestazione è in Svizzera. Questa norma costituisce un disciplinamento autonomo che va oltre il GPA. Essa va anche ben oltre gli standard minimi menzionati dalla legge federale dell' 8 ottobre 1999 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera; RS 823.20). Essa è giustificata dalla tutela contro un dumping sociale non auspicato.
Ai candidati con sede o succursale in Svizzera si applica di massima il principio del luogo di origine. È fatta salva l’attuale normativa in ambito di mercato interno ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02). L’attuale disciplinamento del mercato interno dei Cantoni è pertanto esteso alla Confederazione.
Art. 26 Condanna passata in giudicato per infrazione di prescrizioni legali
Cpv. 1:
Nel caso di queste violazioni si giustifica prendere in considerazione sentenze prese in passato. Il candidato interessato può comunque migliorarsi.
Lett. b e c: diversamente dei requisiti legali ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 si tratta nella fattispecie di obblighi di omissione. Il candidato potrebbe difficilmente fornire la prova di non avere commesso un delitto di corruzione o di avere concluso accordi a livello di concorrenza. Si esige pertanto una condanna cresciuta in giudicato come motivo di esclusione.
Come nel caso dell’articolo 25 il candidato deve assumere la responsabilità degli atti dei suoi organi, dei suoi impiegati e dei suoi subappaltatori a prescindere dal fatto che operassero o no per suo conto al momento della decisione.
Cpv. 2
Assume un’importanza particolare la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN, RS 822.41), in vigore dal 1° gennaio 2008: se un’autorità cantonale ha escluso con decisione definitiva un candidato da procedure future di acquisto (art. 13 cpv. 1 LNN), il committente ne tiene conto per l’intera durata dell’esclusione ai sensi dell’articolo 13 LNN. Un eventuale miglioramento conformemente all’articolo 26 capoverso 1 non determina una riduzione del termine ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 LNN. La SECO tiene una lista di datori di lavoro contro i quali è stata pronunciata una decisione definitiva di esclusione. La lista è accessibile al pubblico (art. 134 cpv. 3 LNN).
Ogni committente può inoltre tenere «liste nere» di candidati che devono essere imperativamente esclusi ai sensi del capoverso 1, nella misura in cui non figurano nella lista della SECO ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 LNN. Essa può elencarvi candidati condannati per corruzione o intese contrarie alla legge sui cartelli. Le liste hanno un carattere meramente dichiarativo e non stabiliscono diritti od obblighi. Il committente può anche tenere liste permanenti di candidati nei confronti dei quali non esistono motivi di esclusione («liste bianche»; cfr. art. 49).
Art. 27 Motivi di esclusione fondati sulla legislazione in materia di acquisti pub-