Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Il committente deve escludere un candidato dalla procedura se esistono motivi talmente gravi al punto da fare apparire il candidato in questione non idoneo a fornire la prestazione desiderata. Il committente è autorizzato ad agire se il motivo di esclusione traspare con una certa chiarezza e se l’esclusione non è eccessivamente formalistica.
Esso può prendere immediatamente la decisione di esclusione oppure attendere la prossima decisione impugnabile (art. 69 cpv. 1 lett. b in combinazione con l’art. 69 cpv. 2).
Ad lett. a: l’inosservanza dei termini può costituire una lacuna essenziale di forma se l’offerta perviene con un giorno di ritardo (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 13 agosto 1998, CRM 001/97, consid. 3). Se il ritardo è esclusivamente imputabile al committente, si potrebbe prendere in considerazione anche una domanda tardiva di partecipazione o un’offerta tardiva (art. XV:2 GPA).
Ad lett. b: il committente deve verificare l’idoneità al più tardi al momento dell’aggiudicazione.
Ad lett. c: Il committente non deve attendere una condanna cresciuta in giudicato per decidere l’esclusione se traspare con sufficiente chiarezza che il candidato è colpevole di corruzione. Si impediscono in tal modo pratiche corrotte (cfr. art. V: 4 lett. c GPA).
Ad lett. d: la ricusazione è una questione di diritto amministrativo. Il suo disciplinamento spetta di massima alla Confederazione o ai Cantoni nel rispettivo ambito di competenze, che deve almeno rispettare le condizioni quadro generali (art. V:4 lett. b GPA, Art. 29 Cost.). Si propone nondimeno in questa sede di disciplinare in maniera esauriente e nuova la questione della ricusazione nel caso di concorsi della Confederazione e dei Cantoni. La prassi ha infatti evidenziato che l’esigenza dell’anonimato poteva avere per conseguenza che un membro della giuria potesse ancora essere sostituito in una fase procedurale ulteriore – quando ormai l’anonimato è svanito. Questi cambiamenti tardivi non sono auspicati né dai candidati interessati, né dal committente. Anche i concorrenti che hanno rinunciato a una partecipazione a mente della composizione della giuria non sono interessati a un cambiamento successivo della sua composizione. Pertanto non è il membro della giuria che deve ricusarsi, bensì il committente che deve escludere i candidati che potrebbero costituire un motivo di ricusazione per un membro della giuria.
Art. 28 Esclusione in caso di partecipazione alla preparazione dell’acquisto
Cpv. 1:
Il principio della parità di trattamento esige che il committente non possa offrire al candidato alcun vantaggio di cui non dispongano i suoi concorrenti. Esso esclude pertanto un candidato dalla procedura se è oggettivamente riconoscibile che prima del pertinente acquisto tale candidato ha ottenuto informazioni che gli procurano un vantaggio in termini di concorrenza rispetto agli altri concorrenti. Ne è in genere il caso se i singoli candidati hanno partecipato in maniera determinante alla preparazione dell’acquisto, allestendo ad esempio la documentazione del bando (art. X:5 revGPA). In casi eccezionali un candidato può anche disporre di un vantaggio concorrenziale illecito se ha partecipato a un «acquisto apparentato» (p.es. particolari conoscenze geologiche successive alla costruzione della prima tratta parziale di una galleria), procurandosi in tal modo maggiori informazioni rispetto ai suoi concorrenti.
Cpv. 2: