Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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Gli acquisti sono sovente eseguiti in singole fasi che si susseguono (p.es. progettazione seguita da realizzazione). Per impedire una strutturazione del mercato in singoli segmenti specializzati (p.es. progettazione, realizzazione) è necessaria una soluzione flessibile in caso di prevenzione del candidato. Per questo motivo il committente può rinunciare a un’esclusione se può compensare il vantaggio concorrenziale ottenuto dal candidato prevenuto.
Il committente può ad esempio compensare il vantaggio in termini di concorrenza allegando alla documentazione del bando tutti i documenti che determinano il vantaggio e quindi fornire ai concorrenti le medesime conoscenze di cui dispone il candidato prevenuto. Esso stabilisce i termini di presentazione in maniera tale che i concorrenti dispongano di tempo sufficiente per acquisire tali conoscenze. Il candidato prevenuto non ha però diritto a questa compensazione per sfuggire a un’esclusione.
Se un candidato è prevenuto, il concorrente non può attendere senza intervenire fino all’emanazione della prossima decisione impugnabile. Esso deve denunciare immediatamente la prevenzione al committente. Nella procedura di ricorso deve fornire la prova che il candidato in questione ha partecipato alla preparazione dell’acquisto, ricavandone un supplemento di conoscenze. Da ciò risulta la presunzione della presenza di un vantaggio in termini di concorrenza. La prova della compensazione del vantaggio in termini di informazioni deve invece essere fornita dal committente. Il candidato prevenuto ha un obbligo generale di collaborare.
Art. 29 Altri motivi di esclusione
Cpv. 1
Ulteriori motivi, non elencati in maniera esauriente, possono giustificare l’esclusione del candidato. Rientra nel potere di apprezzamento del committente decidere se intende effettivamente escludere un candidato dalla procedura di acquisto (motivi facoltativi di esclusione). Il committente pondera in ogni singolo caso se l’esclusione è opportuna e non discriminante.
Il committente può escludere un candidato che non rispetta condizioni di lavoro che non sono di fatto state stabilite dallo Stato (art. 25 cpv. 1 lett. b), ma sono ad esempio recate da contratti collettivi di lavoro (non dichiarati di obbligatorietà generale; lett. a). In loro assenza anche l’inosservanza di condizioni effettive di lavoro usuali sul posto o nella professione o di contratti normali di lavoro senza salari minimi vincolanti (cfr. art. 360a CO) possono giustificare un’esclusione. Anche in questo caso ai candidati con sede o succursale in Svizzera si applica il principio del luogo di origine, fatto salvo l’articolo 3 LMI (cfr. art. 25 cpv. 3).
La Confederazione non dispone di competenze costituzionali per stabilire il motivo imperativo di esclusione nei confronti dei candidati che non pagano le imposte cantonali (lett. b) o che forniscono indicazioni false ai committenti cantonali (lett. c). La Confederazione non può altresì prescrivere a un committente di escludere dalla procedura di acquisto il candidato caduto in difficoltà finanziarie, senza che sia stata peraltro avviata una procedura di fallimento.
Cpv. 2:
L’autorizzazione delle comunità di candidati favorisce la concorrenza e aumenta in