Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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aggiudicazione che devono sempre essere resi noti in precedenza. I criteri determinanti sono stabiliti a nuovo per ogni acquisto.
Cpv. 2:
L’enumerazione dei criteri monetari e non monetari è esemplare, senza carattere esauriente.
In merito ai criteri monetari di aggiudicazione: nel caso di numerosi acquisti di beni e costruzioni sono economicamente determinanti non i soli costi di acquisto («prezzo»), bensì i costi complessivi (costi sulla durata di vita) che insorgono nell’esercizio, nella manutenzione, nell’eventuale sviluppo ulteriore e nello smaltimento. I costi di esercizio e di manutenzione possono ammontare a un multiplo dei meri costi di acquisto. Il prezzo rappresenta quindi uno dei diversi criteri di aggiudicazione.
In merito ai criteri non monetari di aggiudicazione: nel concetto di rispetto dell’ambiente possono ad esempio rientrare un carico ridotto di sostanze tossiche, lo smaltimento, la preservazione delle risorse, la riparabilità ecc. L’utilità economica di un’offerta e il criterio di rispetto dell’ambiente sono sovente percepiti come opposti. La presa in considerazione degli aspetti ambientali non deve però opporsi all’utilità economica. In questo senso ad esempio la durata di vita, il consumo di energia o lo smaltimento di un bene possono giustificare prezzi più elevati. Nel caso delle prestazioni di servizi l’esperienza e la competenza del personale chiave possono in particolare costituire un criterio non monetario di aggiudicazione.
Cpv. 3:
La giurisprudenza relativa alla legislazione in vigore esige che i committenti non soltanto rendano noti i criteri di aggiudicazione secondo il loro ordine di successione, ma di massima anche che li ponderino (decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 22 luglio 1999, consid. 2f). Questa prescrizione conforta la trasparenza della procedura di acquisto (cfr. art. 2 lett. a). In virtù della competenza del legislatore federale di disciplinare all’intero livello svizzero la trasparenza della procedura di acquisto, questa normativa è estesa agli acquisti dei Cantoni.
Cpv. 4:
Se oggetto dell’acquisto fossero soluzioni o modi di procedere, sarebbe impossibile esigere dal committente la ponderazione preliminare dei criteri di aggiudicazione. La peculiarità di questi acquisti consiste per l’appunto nel fatto che il committente ne indica unicamente l’obiettivo, ma non ne conosce il percorso per raggiungerlo o non lo vuole prescrivere. L’incertezza quanto ai contenuti possibili delle offerte impedisce una ponderazione preliminare scrupolosa dei criteri. Il committente deve nondimeno stabilire in precedenza l’ordine di successione dei criteri e documentare la valutazione in maniera ricostruibile (art. 71).
Art. 33 Limitazione del numero di candidati
Cpv. 1:
Nella procedura di gara selettiva il committente sceglie in funzione dei criteri di idoneità gli interessati che possono presentare un’offerta (art. 10 cpv. 2). Esso tiene conto di eventuali motivi di esclusione (art. 25 segg.). Tutti gli interessati idonei hanno di massima il diritto di presentare un’offerta. Il committente può limitare il numero di candidati autorizzati a presentare un’offerta stabilendo un numero minimo o massimo (p.es. un minimo di tre candidati) oppure definendo una fascia (p.es. da cinque a sette candidati). Dato che l’accesso al mercato è già garantito dal bando di concorso, si rinuncia a prescrivere un numero minimo avente carattere di obbliga-