Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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torietà generale.

Cpv. 2:

Gli obiettivi della presente legge devono essere presi in considerazione anche quando il committente fa capo a questo privilegio di limitazione (art. 2): essi presuppongono anzitutto che il committente indichi il tipo e il volume della limitazione nel bando di concorso. Una limitazione posteriore non preannunciata è conforme alla legislazione in materia di acquisti soltanto se il committente è confrontato con un numero elevato di candidati che non ci si poteva oggettivamente aspettare (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 2 maggio 1997, BRK 1996-007, consid. 3). Secondariamente il committente esegue la selezione in maniera equa e non discriminante applicando criteri di idoneità avvaloranti (p.es. esperienza). In questo caso esso deve eccezionalmente pubblicare i criteri di idoneità nel loro ordine di successione (allegato 1 numero 5). In terzo luogo deve sussistere una concorrenza efficace nonostante la riduzione del numero di candidati. La limitazione a un numero ristretto di candidati è in particolare giustificata se altrimenti si dovrebbero ipotizzare ritardi o costi supplementari sproporzionati. In quarto luogo infine occorre tenere conto dell’impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, nel senso che il committente deve fondare la propria decisione in merito al numero di candidati autorizzati a presentare un’offerta: la complessità dell’acquisto da effettuare e gli eventuali costi di offerta devono essere confrontati con il valore della prestazione da acquistare e il dispendio in termini di costi per l’esame delle offerte.

Art. 34 Apertura delle domande di partecipazione alla procedura di gara selettiva

Il committente rende noto il termine di apertura al più tardi nella documentazione del bando (art. 19 cpv. 1 lett. e). Esso iscrive in un verbale chi ha presentato un’offerta e se le offerte sono state presentate tempestivamente.

Art. 35 Limitazione del numero di offerte

Quando la procedura di gara è già in corso il committente può ancora restringere il numero delle offerte nel quadro di giri di selezione (la cosiddetta «short list»). Una riduzione graduale, eventualmente in combinazione con un’elaborazione sempre più dettagliata delle offerte da parte dei candidati che continuano la procedura è soprattutto opportuna nel caso di acquisti vincolati a costi di offerta elevati (p.es. pianificazione di sistemi informatici). La riduzione è effettuata sulla scorta dei criteri di aggiudicazione nel quadro di una valutazione intermedia, rispettivamente di una valutazione dei risultati intermedi (pianificazione grezza). Il committente può escludere un candidato se a mente di questa valutazione non ha palesemente più alcuna chance di aggiudicazione. Grazie a questa decisione precoce i candidati esclusi possono rapidamente ridisporre delle loro capacità produttive e ridurre i loro costi amministrativi. Il committente può escludere il candidato nel quadro di una decisione singolare, impugnabile autonomamente (art. 69 cpv. 1 lett. c) o comunicare implicitamente l’esclusione nel quadro dell’aggiudicazione (art. 69 cpv. 2).

Sezione 5: Apertura delle offerte e aggiudicazione

Art. 36 Apertura delle offerte

Il disciplinamento di determinate prescrizioni minime per questa fase procedurale esposta a corruzione è giustificato da motivi di trasparenza ed è ricoperto dalla com-