Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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Talvolta un’offerta balza agli occhi per il fatto che la prestazione richiesta è offerta a un prezzo insolitamente inferiore a quello delle altre offerte (cosiddette «offerta al ribasso» o «offerta dumping»). Ciò non impedisce il committente di assegnare l’aggiudicazione a queste offerte. Il committente può però raccogliere informazioni per garantire che questi candidati abbiano rispettato le condizioni di partecipazione e le modalità di adempimento della prestazione (art. XV:6 revGPA). Se risulta che per offrire un prezzo più basso il candidato mistifica la propria mancanza di idoneità o non rispetta le condizioni di lavoro determinanti il committente deve imperativamente revocare l’aggiudicazione (art. 25 cpv. 1 lett. b). Inoltre l’offerta al ribasso può essere valutata dal profilo della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Non spetta comunque al committente ricercare le fattispecie di concorrenza sleale; esse vanno invece fatte valere dai concorrenti, appellandosi alla LCSI e alla legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart); RS 251).

Art. 38 Modifica dei requisiti della prestazione e dei criteri di valutazione

Cpv. 1:

I candidati hanno un interesse degno di protezione a che le indicazioni date in precedenza dal committente in merito alla prestazione o ai criteri di idoneità e di aggiudicazione («regole di gioco») non siano modificate unilateralmente durante il corso della procedura. Le modifiche sono comunque sempre possibili purché siano tutelate la parità di trattamento e la trasparenza (art. X:11 revGPA). Questa flessibilità consente ai committenti di includere nuove informazioni nella procedura in corso (cosiddetta «curva di apprendimento»). Ciò vale ovviamente soltanto se viene tutelato il carattere confidenziale di tutte le indicazioni fornite dai candidati (cfr. art. 13 cpv. 1).

Cpv. 2:

In caso di modifiche essenziali al committente non rimane che interrompere la procedura ed eventualmente ripeterla (art. 57). Nell’ipotesi contraria sussisterebbe il pericolo che tutti i candidati potenziali che non vi avevano partecipato fino a quel momento vengano discriminati dacché avrebbero presentato un’offerta se avessero avuto conoscenza del cambiamento della situazione iniziale. Una modifica è essenziale quando potrebbe ampliare la cerchia dei candidati potenziali o schiudere nuove chance ai candidati precedentemente eliminati.

Cpv. 3:

Per motivi di trasparenza le modifiche devono essere notificate a tutti i partecipanti alla procedura. Essi devono di massima fruire della possibilità di poter reagire entro un termine identico per tutti tramite un adeguamento della loro offerta. Il committente vi può rinunciare unicamente se vi ha motivi materialmente giustificati. Si è ad esempio in presenza di un simile motivo quando le modifiche sono a tal punto minime da non doversi oggettivamente aspettare un adeguamento delle offerte.

Art. 39 Aggiudicazione

Cpv. 1:

Il committente può effettuare l’aggiudicazione soltanto ai candidati idonei che a-