Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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dempiono i requisiti legali di cui all’articolo 25 segg. e che non hanno già abbandonato la procedura.

Cpv. 2:

Per quanto concerne l’offerta, il GPA lascia al committente la scelta di aggiudicare l’acquisto all’offerta economicamente più vantaggiosa o a quella con il prezzo più basso (art. XV:5 revGPA). Nel corso dei lavori preparatori della LAPub in vigore tale libertà di scelta è stata ripresa, ma poi nuovamente ristretta nel corso dei dibattiti parlamentari. Conformemente alla legislazione federale in vigore l’aggiudicazione può essere effettuata secondo il criterio del prezzo più basso soltanto se si tratta di beni standardizzati. Non esistono motivi materiali per derogare a questa limitazione.

Cpv. 3:

La determinazione del migliore rapporto costi/prestazioni tramite l’apprezzamento di tutti i criteri di aggiudicazione costituisce il vero senso e obiettivo del sistema degli acquisti. Il committente dispone di un grande potere di apprezzamento nella scelta del metodo di valutazione. Esso può in particolare applicare il «metodo delle 2 buste». In tale ambito sono dapprima valutati gli aspetti non monetari dell’offerta, contenuti in una prima busta. È soltanto in una fase successiva che viene aperta la busta contenente i costi in cifre delle singole offerte. Questa valutazione scaglionata nel tempo impedisce che i costi, rispettivamente il prezzo di un’offerta, influenzino di fatto la valutazione degli elementi non monetari di un’offerta.

Il committente è altresì libero di definire esigenze minime di funzionalità della prestazione da fornire («fit for purpose»). Esso esamina anzitutto se queste esigenze sono adempite. Successivamente esso effettua l’aggiudicazione all’offerta che presenta i costi minori fra quelle del gruppo che adempie le esigenze minime. Questa procedura è sovente adottata dall’economia privata ed è anche propugnata dal Controllo parlamentare dell’amministrazione (nel contesto del rapporto del 18 ottobre 2007 sugli acquisti di armamento del DDS, pag. 61).

Cpv. 4:

L’aggiudicazione all’offerta a miglior mercato può nondimeno essere effettuata soltanto se le caratteristiche della prestazione in acquisto sono dettagliate o standardizzate a un punto tale che le offerte differiscono praticamente solo dal profilo del prezzo.

Cpv. 5:

Nel caso di candidati con sede o succursale in Svizzera, se due offerte sono equivalenti l’aggiudicazione deve essere effettuata al candidato che offre posti di formazione e assume una responsabilità economica generale. Si considerano equivalenti le offerte che raccolgono il medesimo punteggio. Per valutare l’offerta di formazione il committente può fondarsi sul numero di posti di formazione rispetto all’effettivo totale di personale, questo per evitare di svantaggiare le piccole imprese nei confronti di quelle di maggiori dimensioni.

La presa in considerazione del numero di posti di formazione messi a disposizione non si presta né come criterio di idoneità, né come criterio di aggiudicazione perché altrimenti si mescolerebbero criteri di idoneità e criteri di aggiudicazione riferiti alla prestazione, ma estranei alla prestazione (cfr. art. 30–32). Una simile miscuglio limiterebbe la concorrenza e avrebbe effetti di distorsione sulla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La presa in considerazione dei posti di formazione viola inoltre la parità di trattamento – sancita dalla legislazione internazionale in materia di appalti – degli Stati contraenti esteri che non hanno un sistema di