Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
petenza costituzionale55.
Cpv. 1
L’apertura delle offerte è effettuata alla data e nel luogo indicati nella documentazione del bando. Il candidato non deve subire alcun inconveniente se l’offerta è ritardata dal comportamento del committente (art. XV:2 revGPA).
Cpv. 2
Le formalità di apertura delle offerte sono destinate a garantire che i singoli candidati non siano discriminati (art. XV:1 revGPA).
Cpv. 3
Il committente deve stilare un verbale contenente indicazioni minime, che attesti l’apertura conforme delle offerte. L’obbligo di tenere un verbale si applica a tutti gli acquisti effettuati nel quadro della procedura di gara, a prescindere dal tipo della prestazione da fornire.
Il committente deve concedere a tutti i candidati, su loro richiesta, la facoltà di prendere visione del verbale di apertura delle offerte al più tardi dopo l’aggiudicazione o l’interruzione della procedura. In tale contesto il committente deve osservare il principio di confidenzialità (art. 13), in particolare per quanto concerne i prezzi (cfr. allegato 4 n. 6).
Cpv. 4
L’apertura pubblica delle offerte aumenta la trasparenza. Essa è però anche fonte di dispendio e incrementa il pericolo di intese tra i candidati nei casi in cui sono ancora in corso trattative con gli stessi dopo l’apertura delle offerte. Rientra quindi nel potere d’apprezzamento del committente decidere se intende aprire pubblicamente le offerte.
Art. 37 Rettifica delle offerte
Cpv. 1:
La rettifica delle offerte persegue l’obiettivo di garantire la comparabilità delle offerte, in particolare per quanto concerne le indicazioni relative al rapporto prezzo/prestazioni. Il committente prepara le offerte in maniera che esse possano essere raffrontate. Si tratta di un processo che non può determinare una modifica delle offerte.
Cpv. 2:
A volte il committente non può effettuare la rettifica senza chiedere chiarimenti al candidato. Questa presa di contatto è delicata dal profilo della parità di trattamento e della trasparenza, ragione per la quale deve svolgersi nell’osservanza di determinate prescrizioni di forma. Il committente non è comunque obbligato a colmare l’assenza di spiegazioni del candidato chiedendogli informazioni e sostituendo tali spiegazioni con le sue proprie. Nell’impossibilità di procedere alla rettifica delle offerte presentate soltanto le trattative possono essere di ausilio – purché l’acquisto concreto le autorizzi. Il committente può sempre offrire al candidato la possibilità di rettificare gli errori formali involontari tra il momento dell’apertura delle offerte e quello dell’aggiudicazione, a condizione che questa possibilità sia offerta a tutti i partecipanti alla procedura (art. XV:3 revGPA).
Cpv. 3:
55Cfr. in merito al numero minimo: Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit, pag. 36.