Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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formazione professionale paragonabile a quello svizzero (cfr. risposta del Consiglio federale alla mozione Galladé, numero 7). I Cantoni possono derogare a questa norma nel quadro del diritto internazionale sovraordinato (cfr. art. 41).

Art. 40 Casi particolari

Cpv. 1:

Il committente comunica anticipatamente quali esigenze in fatto di prestazione devono essere imperativamente adempite (cfr. art. 21 cpv. 3). Se tali esigenze non sono adempite il candidato non è preso in considerazione. L’articolo 40 capoverso 1 consente al committente di procedere in maniera differenziata. Il committente non esige unicamente l’adempimento di determinati requisiti in fatto di prestazione (adempito/non adempito), ma ne valuta altresì il grado di adempimento nel quadro dell’aggiudicazione (punteggio del grado di adempimento, p.es. in merito al criterio «esperienza»). Il committente rende noto anticipatamente il punteggio minimo che esige (cosiddetta «clausola ghigliottina»). Esso interrompe la valutazione di un’offerta se il punteggio minimo richiesto non è raggiunto (p.es. 300 punti nel caso dei criteri non monetari). Il candidato non ha diritto a una valutazione globale anche se la sua offerta – considerata nel suo insieme – potrebbe essere quelle economicamente più vantaggiosa (p.es. compensazione della cattiva qualità con i prezzi più bassi).

Cpv. 2:

L’idoneità si riferisce al candidato e l’aggiudicazione alla sua offerta. I criteri di idoneità devono essere chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I singoli criteri possono senz’altro essere applicati come criteri di idoneità o di aggiudicazione (p.es. esperienza dell’impresa come tale e delle persone chiave che intervengono concretamente).

Il committente non deve mescolare l’esame dell’idoneità con quello delle offerte. Esso può prendere in considerazione un «più di idoneità» nel quadro dell’esame in vista dell’aggiudicazione. Questo modo di procedere consente di sostenere le imprese di minori dimensioni o quelle di più recente fondazione. Se però il committente pone esigenze molto elevate all’idoneità minima che deve imperativamente essere raggiunta (p.es. esperienza) e i candidati non possono pertanto compensare l’assenza di esperienza con offerte molto redditizie, le imprese di più recente fondazione o quelle di minori dimensioni saranno raramente aggiudicatarie. La presa in considerazione del «più di idoneità» è pertanto ammessa nel quadro della valutazione in vista dell’aggiudicazione in una misura materialmente giustificata. Se intende fare capo a questa possibilità il committente ne deve dare comunicazione nel bando di concorso. In questo contesto il committente indica l’ordine di successione, rispettivamente la ponderazione di questo criterio di idoneità. Questo modo di procedere garantisce la trasparenza e la parità di trattamenti dei candidati.

Nel corso della procedura ulteriore il committente non può però negare senza motivo al candidato l’idoneità che gli aveva riconosciuto nella fase di prequalificazione (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 7 dicembre 2005, consid. 2 f, CRM 2005-007).

Cpv. 3:

L’acquisto di soluzioni o di modi di procedere è contraddistinto da una procedura di