Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo

valutazione tipica, che si ripete di continuo. Soprattutto nel caso dei concorsi non si procede a una valutazione matematica sulla scorta dei criteri di aggiudicazione, bensì a un apprezzamento globale dei contributi. Nel caso di questi acquisti il committente deve almeno stabilire, per motivi di trasparenza, l’ordine di successione dei criteri nel bando di concorso.

Dato che in genere questa fase iniziale provoca un importante effetto di leva sui costi complessivi di un acquisto, gli aspetti monetari non devono essere sopravalutati. Le risorse non sarebbero altrimenti utilizzate in maniera economicamente efficace (art. 2 lett. d) dal profilo dei costi sulla durata di vita (art. 32 cpv. 2 lett. a).

Cpv. 4:

Se ha reso noto che autorizza l’acquisto in più lotti oppure offerte parziali (art. 32), il committente può aggiudicare più lotti o tutti i lotti a un singolo candidato, a condizione che quest’ultimo abbia presentato l’offerta più vantaggiosa. Il committente può anche ripartire l’aggiudicazione su più candidati, in particolare se intende diminuire la dipendenza dai singoli offerenti.

Se ha presentato un’offerta globale il candidato non è obbligato ad accettare una collaborazione con gli altri candidati. Il committente può rinunciare nel bando di concorso alle offerte globali e così evitare di dover valutare simultaneamente offerte parziali e offerte globali.

Art. 41 Diritto cantonale derogatorio

In considerazione dell’articolo 95 Cost. e dell’autonomia cantonale, il disciplinamento federale offre ai Cantoni la possibilità di fondarsi sul criterio del prezzo anche nel caso di prestazioni non ampiamente standardizzate. Questi aspetti concernono anzitutto questioni di politica degli acquisti – che competono ai Cantoni – e non la garanzia di uno spazio economico unitario56.

Art. 42 Obbligo di pubblicazione

Cpv. 1

La trasparenza è soprattutto importante all’inizio e alla fine della procedura. Per questo motivo nella procedura di gara libera e nella procedura di gara selettiva vengono pubblicati nell’organo di pubblicazione ufficiale (art. 55) non soltanto il bando di concorso, ma anche l’aggiudicazione. La decisione di aggiudicazione può essere comunicata anticipatamente all’interessato.

Cpv. 2

Il termine di pubblicazione incomincia a decorrere con l’assegnazione dell’aggiudicazione e non con la sua comunicazione diretta.

Cpv. 3

Il committente deve in particolare indicare il prezzo dell’offerta presa in considerazione a meno che tale notifica violi il segreto d’affari. Ne sarebbe in particolare il caso se ne potessero trarre conclusioni sulle sue basi di calcolo. La motivazione sommaria della decisione di aggiudicazione può in particolare indicare le caratteristiche e i vantaggi dell’offerte vincente. Se il committente revoca l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso, il committente motiva sommariamente la sua decisione nel quadro della pubblicazione dell’aggiudicazione (allegato 4 numero 8).

Cpv. 4

56Cfr. Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 34.