Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo
Il committente può comunicare direttamente l’aggiudicazione e rinunciare alla pubblicazione soltanto in determinati casi, enumerati in maniera esauriente (cfr. art. III GPA).
L’ordine pubblico e la sicurezza (lett. a) sarebbero ad esempio minacciati se la pubblicazione di un’aggiudicazione suscitasse acquisti panici di determinati medicinali.
L’obbligo di pubblicazione dell’aggiudicazione non dipende dalla scelta della procedura, bensì dal valore soglia. Se l’offerta presa in considerazione raggiunge il valore soglia per la procedura di gara, il committente pubblica l’aggiudicazione anche se l’acquisto è stato effettuato nel quadro della procedura mediante invito e della trattativa privata. Se l’offerta presa in considerazione non raggiunge il valore soglia per la procedura di gara, il committente può rinunciare alla pubblicazione dell’aggiudicazione anche nel quadro della procedura di gara (lett. b.).
Art. 43 Momento della conclusione del contratto
Cpv. 1
Il committente può di massima concludere il contratto con il candidato soltanto quando non si pone più la questione dell’effetto sospensivo. Il committente deve pertanto aspettare che sia trascorso il termine di ricorso. Il termine di ricorso inizia con la pubblicazione formalmente corretta dell’aggiudicazione. Se la pubblicazione è omessa il contratto è considerato «prematuro» finché il diritto di ricorso si è estinto (art. 78 cpv. 2).
Ad lett. a: la Confederazione e i Cantoni possono stabilire per legge a quali condizioni il ricorso non ha mai effetto sospensivo (cfr. art. 6 cpv. 2). I committenti della Confederazione possono concludere il contratto immediatamente dopo la pubblicazione dell’aggiudicazione se l’acquisto è effettuato in vista di un’opera pubblica o di un compito della Confederazione menzionati nella lista di un’ordinanza emanata dal Consiglio federale (art. 76 cpv. 4).
Ad lett. b: se invece è interposto ricorso, il committente può concludere il contratto se il ricorso è stato ritirato, se è passato in giudicato senza entrata in materia o se è passata in giudicato la decisione di respingerlo.
Cpv. 2
A determinate condizioni il committente può revocare anticipatamente l’effetto sospensivo al ricorso. Agli acquisti della Confederazione è applicabile l’articolo 76 cpv. 1 in combinazione con l’articolo 55 capoverso 2 PA. I motivi di un interesse pubblico preponderante che giustificano tale revoca possono ad esempio essere: ingenti ripercussioni di costi, una minaccia alla pubblica sicurezza oppure ritardi che impediscono una conclusione positiva del progetto (cfr. spiegazioni dell’art. 76). In questo caso il committente aspetta la fine del termine di ricorso prima di concludere il contratto.
Ad lett. a: il committente può concludere immediatamente il contratto se entro il termine di ricorso il ricorrente non presenta un’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo.
Ad lett. b: occorre operare una distinzione se il ricorrente chiede la restituzione dell’effetto sospensivo e l’autorità di ricorso decide in merito entro il termine di 30 giorni: se la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo è accolta, il committente