Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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deve aspettare prima di concludere il contratto. A determinate condizioni il committente può anche impugnare questa decisione al Tribunale federale (cfr. spiegazioni dell’art. 76). Se invece la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo è respinta, il contratto può di massima essere concluso, a meno che il ricorrente impugni dal canto suo questa decisione con ricorso al Tribunale federale.

Se l’autorità di ricorso tralascia di decidere entro il termine di 30 giorni, il committente può parimenti concludere il contratto. Questo meccanismo non svantaggia in maniera inappropriata il ricorrente. Nell’ipotesi contraria si potrebbe accelerare la procedura unicamente revocando in maniera del tutto generale l’effetto sospensivo al ricorso. Il ricorrente dovrebbe quindi essere orientato in direzione del risarcimento dei danni (protezione giuridica secondaria, cfr. anche l’art. 77 cpv. ), ciò che corrisponderebbe in rari casi al suo obiettivo (protezione giuridica primaria, quindi aggiudicazione). L’eventuale estensione della protezione giuridica secondaria provocherebbe presumibilmente un aumento dei costi di acquisto per i committenti (in merito a tutto quanto precede cfr. le spiegazioni dell’art. 76). Nella misura in cui la normativa proposta potrebbe provocare un aumento della mole di lavoro dei tribunali, vi si dovrebbero creare maggiori risorse, invece di chiedere ai candidati e ai committenti di assumere elevati costi consecutivi ai ritardi.

Il contratto concluso «prematuramente» non impedisce il giudice di revocare l’aggiudicazione impugnata. Nell’ipotesi contraria il committente potrebbe eludere le barriere della legislazione sugli acquisti concludendo anticipatamente il contratto (cfr. decisione della Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici del 15 luglio 1997, consid. 2) e le norme in materia di aggiudicazione non potrebbero essere applicate efficacemente.

Anche se può concludere il contratto, il committente deve semmai aspettare prima di concluderlo per evitare, nell’interesse pubblico, di pagare un risarcimento dei danni. Se conclude un contratto nonostante sia pendente una procedura di ricorso ne deve informare l’autorità di ricorso, perché questa circostanza può esercitare un influsso sul tipo di decisione (possibilità di mera decisione di accertamento).

Variante (con un art. 43a supplementare):

Art. 43a Inefficacia del contratto

Cpv. 1

L’avamprogetto di legge non si esprime in merito alle ripercussioni legali del contratto nell’ipotesi che sia stato concluso «prematuramente». Di questa soluzione si può criticare il fatto che l’incertezza del diritto che suscita nuoce a tutti i partecipanti alla procedura. La nuova decisione di aggiudicazione può ad esempio essere ritardata dal committente finché il rapporto con il primo aggiudicatario è stato chiarito e se del caso revocato. Per questo motivo è posta in discussione una variante destinata a disciplinare legalmente la sorte del contratto. In questo caso tutte le possibili forme di contratti contrari al diritto delle aggiudicazioni devono essere accolte in maniera conseguente.

Il diritto svizzero conosce norme che – come conseguenza giuridica della violazione di prescrizioni di forma del diritto pubblico – comportano la nullità dei negozi giuridici che si fondano su di esse (cfr. 70 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11). L’UE dal canto suo esige di recente dai suoi Stati membri che la conclusione di un contratto contrario alle disposizioni