Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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della legislazione in materia di acquisti sia inefficace57. Alcuni Stati membri applicano già una simile normativa in merito. Conformemente alla legge federale austriaca sull’aggiudicazione degli appalti pubblici del 2006, le aggiudicazioni effettuate durante un determinato termine di moratoria sono assolutamente nulle (cfr. § 132 della legge sulle aggiudicazioni). Si esprime a favore di una simile normativa il fatto che il destinatario dell’aggiudicazione non può trarre alcun vantaggio economico dalla conclusione illegittima di un contratto. Si potrebbe però ipotizzare un’attenuazione degli effetti dell’inefficacia nella misura in cui nessun ricorso è stato interposto contro la decisione o il ricorso è stato respinto con decisione cresciuta in giudicato.

Lett. a: se il contratto è concluso «prematuramente» entrambe le parti non hanno in genere alcun interesse a impugnare il contratto. Il ricorrente deve pertanto fruire della medesima possibilità di revocare dal canto suo il contratto, ciò che ne giustifica la nullità come conseguenza giuridica.

Lett. b: il contratto deve contenere tutti gli elementi essenziali dell’aggiudicazione. Il contratto è nullo se si scosta su punti essenziali dall’offerta vincente e può in particolare essere impugnato anche dagli altri concorrenti.

Cpv. 2

In presenza di un motivo di revoca, ad esempio se un candidato perde la sua idoneità all’aggiudicazione (art. 27 lett. b), il contratto già concluso non impedisce la revoca dell’aggiudicazione. Se la revoca passa in giudicato, tale circostanza comporta l’inefficacia del contratto. In questi casi la nullità del contratto sarebbe sproporzionata. A determinate condizioni il committente può inoltre rinunciare alla revoca (cfr. spiegazioni dell’art. 56 cpv. 3).

Come conseguenza logica di questa variante si impone anche un adeguamento corrispondente dell’articolo 77 capoverso 2.

Sezione 6: Elementi particolari della procedura di gara

Art. 44 Obbligo di annuncio anticipato

Ogni acquisto può seguire un decorso diverso in virtù della libertà di struttura concessa al committente. Sebbene il numerus clausus dei tipi possibili di procedura (art.

9) garantisca un minimo di trasparenza, il margine di manovra del committente permane ampio. L’incertezza che vi è vincolata per i partecipanti alla procedura postula maggiori esigenze di trasparenza. Per questo motivo il committente deve annunciare anticipatamente se intende fare capo a concorsi, dialoghi, trattative, aste elettroniche o strumenti analoghi di strutturazione della procedura. A seconda della formulazione della riserva il committente è libero di utilizzare effettivamente lo strumento riservato. Il candidato potenziale fruisce però fin da principio della possibilità di orientare in maniera corrispondente il proprio comportamento.

In un intento di parità di trattamento dei candidati il committente deve indicare nella documentazione del bando le modalità concrete di svolgimento della procedura (art.

57Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che

modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, GU L 335 del 20 dicembre 2007, pagina 31 segg.