Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
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19 cpv. 1 lett. e). Se non è allestita una documentazione del bando i partecipanti alla procedura possono anche essere informati in un’altra forma adeguata.
Art. 45 Concorsi
Cpv. 1:
Già nell’ambito della legislazione in vigore il cosiddetto concorso ha dato buone prove come strumento utile quando il committente conosce i propri fabbisogni ma non le possibilità di soddisfarli al meglio. Nella prassi i concorsi sono sovente indetti quando si è in presenza di un grande spazio concettuale di manovra. I concorsi sono indetti soprattutto nel settore della costruzione per l’acquisto di prestazioni di progettazione. Essi raggiungono regolarmente buoni risultati e godono di un grado elevato di accettazione nella prassi.
I concorsi non costituiscono un tipo di procedura a sé stante, ma piuttosto un insieme di speciali norme imperative che devono essere applicate a prescindere dal tipo di procedura. Anche i concorsi sono effettuati nel quadro della procedura di gara libera, della procedura di gara selettiva e della procedura mediante invito. Il committente decide in merito all’indizione di un concorso. I candidati sono invitati a proporre soluzioni o perlomeno a indicare come si debba procedere al meglio per raggiungere l’obiettivo auspicato. Diversamente da quanto avviene negli altri acquisti, i concorrenti al concorso devono fornire già prima dell’aggiudicazione prestazioni progettuali preliminari o simili, che vanno frequentemente ben oltre le offerte usuali. Sovente la prestazione vera e propria viene fornita con la presentazione del contributo al concorso. I partecipanti alla procedura soggiacciono inoltre a un più ampio potere di apprezzamento da parte del committente che non nel caso degli altri acquisti. Per tenere conto di queste particolarità e impedire le discriminazioni si impongono speciali esigenze supplementari allo svolgimento della procedura.
Cpv. 2:
La presente norma attua i principi di parità di trattamento e di trasparenza per quanto attiene ai concorsi. Nella scelta del vincitore del concorso il committente deve orientarsi unicamente sui contributi al concorso, ragione per la quale essi devono essere presentati anonimamente dai partecipanti. La prassi già applicata sotto l’impero della legislazione in vigore – ossia l’esigenza dell’anonimato soltanto al termine della prequalificazione nella procedura di gara selettiva – non deve essere limitata. Devono parimenti essere ulteriormente considerati conformi alla legge i concorsi nel cui contesto il committente svela l’anonimato in una fase di revisione dei contributi. Questo modo di procedere viene talvolta applicato quando occorre chiarire con i singoli partecipanti talune questioni ancora aperte. Il committente ne dà comunicazione nella documentazione del bando – pure denominata programma di concorso (art. 19 cpv. 1 lett. e).
Cpv. 3:
La giuria è a maggioranza indipendente se la maggior parte dei suoi membri non sottostà alla facoltà di impartire istruzioni del committente. Giuria di esperti significa che la giura è di massima composta da specialisti qualificati delle diverse discipline specialistiche oggetto del concorso. Nella misura del possibile gli esperti dispongono delle medesime qualifiche richieste ai partecipanti.
Cpv. 4:
Tutti i concorrenti premiati dalla giuria conformemente al regolamento del concorso hanno diritto a un premio in denaro adeguato al singolo caso. Tale premio in denaro va distinto dagli eventuali diritti a un’indennità del vincitore. Il committente deve comunicare anticipatamente se l’indennità è compensata con il premio in denaro. Il