Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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committente può successivamente aggiudicare a trattative libere al vincitore del concorso le prestazioni susseguenti alle condizioni dell’articolo 66.

Cpv. 5:

Sul piano federale il concorso era finora disciplinato soltanto a livello di ordinanza (cap. 4 OAPub), in virtù di una delega di competenza (art. 13 cpv. 3 LAPub). Con l’elevazione a livello di legge questo strumento favorevole all’innovazione sarà incentivato al di fuori del settore della costruzione. Il legislatore si limita a stabilire gli elementi costitutivi del concorso. I Cantoni sono liberi di applicare ulteriormente forme diverse di concorso (p.es. concorso di idee, di progetti, di studio e realizzazione) o di svilupparle ulteriormente. Per quanto concerne gli acquisti della Confederazione, il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare per quanto riguarda la composizione e i compiti della giuria. Esso può inoltre concretizzare i concetti di giuria di esperti e di indipendenza (cfr. anche l’art. 27 cpv. 1 lett. d). Il committente può altresì prevedere il ricorso integrale o parziale alle pertinenti disposizioni delle associazioni settoriali a condizione che esse non siano in contrasto con la legislazione in materia di acquisti.

Art. 46 Dialoghi

Un concorso caratterizzato dall’anonimato non corrisponde sovente alle necessità del committente perché le soluzioni o modalità possibili devono essere fin da principio discusse e ulteriormente sviluppate in comune nel quadro di un dialogo, ossia nell’ambito di un colloquio tra candidati e committente. Si tratta di un processo di apprendimento che si può svolgere in più sessioni, che è sempre apportatore di miglioramenti. Grazie a questo elemento di articolazione della procedura si possono evitare interruzioni della procedura seguite da ripetizioni dispendiose in termini di tempo e di costi. I candidati non devono elaborare fin dall’inizio le loro offerte nei minimi dettagli, ma approfondirle nel quadro di un processo continuo. Se ne ha informato nel bando di concorso, il committente può ridurre ulteriormente, ad ogni fase di approfondimento, la cerchia dei candidati restanti («short list», cfr. art. 29 cpv. 1). Ne risulta un minore dispendio sia per i candidati che per il committente.

Cpv. 2:

Diversamente dalla normativa applicata nella Comunità europea, si rinuncia all’introduzione di un tipo autonomo di procedura per il dialogo. L’avamprogetto di legge non limita però il dialogo alle cosiddette prestazioni «complesse» di servizi. Il dialogo è piuttosto inteso come strumento applicabile a tutti i tipi di procedura. Il campo di applicazione del dialogo è descritto soltanto in maniera esemplare. Spetterà alla prassi definire in quali procedure di acquisto dovrà essere utilizzato il dialogo. Si presume che i committenti faranno uso del dialogo soltanto in rari casi in considerazione del fatto che possono insorgere costi elevati di procedura, eventuali diritti immateriali dei candidati e possibili obblighi di indennizzo ai candidati. Nel contesto del dialogo il committente tutela il carattere di confidenzialità delle indicazioni fornite dai candidati (art. 13). Per quanto concerne gli acquisti della Confederazione il Consiglio federale deve inoltre specificare in sintonia con i principi di base della presente legge quali indicazioni devono essere imperativamente rese note alla vigilia del dialogo e quali prescrizioni di forma devono essere osservate (art. 45 cpv. 1).