Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
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1.3 Esigenze
Esistono numerose possibilità di impostare le norme relative alla politica finanziaria. Qui di seguito sono illustrati i criteri essenziali della norma complementare. Le principali questioni in questo ambito riguardano il corretto valore di riferimento, la conformità alla Costituzione, la compatibilità con la congiuntura e la flessibilità a livello di politica finanziaria.
1.3.1 Valore di riferimento
Al fine di reagire in maniera appropriata a eventi eccezionali, ad esempio a catastrofi naturali o adeguamenti del modello contabile, il freno all’indebitamento prevede che l’importo massimo delle uscite possa essere aumentato a determinate condizioni. Se si vuole garantire durevolmente la stabilizzazione dell’indebitamento della Confederazione, occorre pertanto assoggettare a una norma il fabbisogno finanziario eccezionale: le uscite straordinarie devono essere controfinanziate, ma comunque sull’arco di più anni.
Se è vero che le uscite straordinarie devono palesemente confluire nel valore di riferimento della norma complementare, si pone nondimeno la questione del trattamento delle entrate straordinarie. È possibile usarle per il finanziamento delle uscite straordinarie?
Nel contesto del freno all’indebitamento le entrate straordinarie, per il fatto che in linea di massima sono uniche, non possono essere utilizzate per il finanziamento delle uscite ordinarie. Ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LFC per entrate straordinarie si intendono le entrate straordinarie da investimenti consecutive alla vendita di partecipazioni, come le azioni Swisscom, e le entrate straordinarie da regalie e concessioni. Conformemente alle disposizioni del freno all’indebitamento, le entrate straordinarie non rientrano nel calcolo delle uscite massime ammesse.
Il freno all’indebitamento è finalizzato alla stabilizzazione del debito lordo della Confederazione8,9. Nel 2001, con l’accettazione del freno all’indebitamento, questo obiettivo è stato approvato dalla stragrande maggioranza della popolazione (l’85 % ca.) e rimane tuttora valido. Una norma complementare che non accreditasse le eventuali entrate straordinarie andrebbe oltre l’obiettivo del freno all’indebitamento. Una simile norma complementare perseguirebbe la riduzione del debito lordo nominale della Confederazione, poiché le uscite straordinarie dovrebbero essere integralmente compensate sull’arco di più anni, mentre le entrate straordinarie diminuirebbero il debito della Confederazione. Come valore di riferimento si raccomanda pertanto il saldo cumulato del bilancio straordinario. In altre parole le uscite straordinarie devono essere ammortate dopo deduzione delle entrate straordinarie.
8 FF 2000 4078 segg.
9 Con la stabilizzazione del debito della Confederazione il freno all’indebitamento prescrive un obiettivo minimo. Il superamento di questo obiettivo, ossia l’eliminazione del debito, è possibile in ogni momento nel quadro del preventivo e del piano finanziario e non è in contraddizione con il freno all’indebitamento.