Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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1.3.2 Conformità alla Costituzione

Conformemente all’articolo 126 capoverso 1 della Costituzione, la Confederazione deve equilibrare a lungo termine le sue uscite ed entrate. Nella formulazione di questo principio non fa distinzione tra uscite ordinarie e uscite straordinarie. Ciò significa che oltre al bilancio ordinario deve essere equilibrato anche il bilancio straordinario.

Le disposizioni costituzionali relative al freno all’indebitamento (art. 126 cpv. 3 Cost.) esigono nondimeno un trattamento differenziato delle uscite ordinarie e delle uscite straordinarie; il fabbisogno finanziario eccezionale è «privilegiato» rispetto alle uscite ordinarie. Esso aumenta le uscite massime ammesse e non viene addebitato al conto di compensazione. Per tenere conto di questo privilegio costituzionale, è necessario che il meccanismo complementare di controfinanziamento del bilancio straordinario sia strutturato con maggiore moderazione di quello che disciplina il superamento delle prescrizioni in ambito di bilancio ordinario (art. 17 LFC).

Dato che il privilegio costituzionale a favore delle uscite straordinarie rimane adeguato sotto il profilo materiale, le basi costituzionali del freno all’indebitamento non devono essere modificate. La norma sull’ammortamento deve quindi essere strutturata in maniera tale da non porre in forse il suddetto privilegio.

1.3.3 Compatibilità con la congiuntura

Secondo le linee direttive delle finanze federali, la politica finanziaria è al servizio di obbiettivi di allocazione, di distribuzione e di stabilità politica. Gli obiettivi di stabilizzazione comprendono il livellamento delle fluttuazioni congiunturali e il pieno sfruttamento dei potenziali di produzione dell’economia. In questo contesto lo Stato dovrebbe gestire le proprie uscite ed entrate in maniera tale che i tracolli dell’economia siano attenuati. Si dovrebbe evitare un effetto prociclico della politica finanziaria. Gli obiettivi di politica di stabilità e di politica congiunturale sono sanciti dall’articolo 100 della Costituzione.

Il meccanismo del freno all’indebitamento prende in considerazione le esigenze della politica congiunturale: nelle fasi di crescita economica si esigono eccedenze, mentre nelle fasi di recessione economica si tollerano deficit. Il freno all’indebitamento tiene conto della congiuntura nel quadro di una politica passiva di stabilizzazione. Sono ammesse fluttuazioni delle entrate e delle uscite dovute alla congiuntura. Si rinuncia invece in linea di massima a un intervento attivo nell’andamento della congiuntura.

Dal riferimento al mandato costituzionale e al freno all’indebitamento si può derivare l’esigenza di strutturare anche la norma sull’ammortamento in maniera compatibile con la congiuntura.

1.3.4 Flessibilità

Dalle esperienze acquisite nell’ambito dei programmi di sgravio 2003 e 2004 è emersa altresì la necessità di una certa flessibilità nella strutturazione dei programmi di risanamento. La flessibilità richiesta concerne sia l’ammontare degli sgravi annua-