Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
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Schema 1: Attuazione della norma complementare
Il conto di ammortamento fornisce una visione d’insieme del bilancio straordinario. Se le uscite straordinarie superano le entrate straordinarie, il conto di ammortamento presenta un disavanzo, ossia lo stato del conto è negativo. In questo caso è previsto di compensare imperativamente il disavanzo del bilancio straordinario sull’arco dei sei esercizi annuali successivi (caso 2, nuovo art. 17b cpv. 1 LFC). Se durante questo periodo il conto di compensazione registra un segno negativo, l’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione.
Il conto di ammortamento è presentato unitamente al consuntivo e si riferisce pertanto al passato. Esso informa in merito al saldo cumulato del bilancio straordinario alla fine dell’esercizio annuale precedente. Come mostrano le esperienze fatte nel corso degli ultimi anni, una parte dell’ammontare delle uscite straordinarie può essere prevista molto bene già nell’ambito degli adeguamenti del modello contabile e della concentrazione di pagamenti dovuta al sistema contabile. Per questa ragione, anche nel caso di disavanzi attesi deve essere possibile conseguire risparmi preventivabili per equilibrare il conto di ammortamento (caso 3, nuovo art. l7c cpv. 1 LFC).
Se il conto di compensazione e il conto di ammortamento sono in pareggio o in positivo, né si attendono disavanzi sul conto di ammortamento, si è in presenza di un caso auspicabile sotto il profilo della politica finanziaria: il bilancio ordinario e il bilancio straordinario sono assestati; non sono necessarie misure di risanamento (caso 4).