Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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li, sia la loro ripartizione nel tempo. La maggior parte delle uscite della Confederazione sono vincolate per legge o per contratto. A breve termine non sono pertanto possibili ingenti sgravi del bilancio della Confederazione. A medio e a lungo termine è invece possibile raggiungere obiettivi più elevati tramite le necessarie modifiche di legge. Ne consegue l’esigenza di strutturare una norma sull’ammortamento in maniera possibilmente flessibile. Il Consiglio federale e il Parlamento devono avere la possibilità di stabilire autonomamente il decorso temporale di un risanamento del bilancio straordinario entro un determinato termine. In particolare deve essere possibile aumentare gradualmente l’importo delle misure annue di sgravio. Una certa dose di flessibilità consente alla Confederazione di rimanere un partner affidabile e prevedibile anche nell’esigenza di un risanamento del bilancio. Questa circostanza è particolarmente importante nel contesto dei rapporti tra Confederazione e Cantoni. Il margine di manovra richiesto consente inoltre al Parlamento – al momento di definire le misure annue di sgravio – di prendere in considerazione la situazione congiunturale del momento.

1.4 Varianti di soluzione scartate

Nell’ambito dell’elaborazione della presente norma complementare sono state esaminate diverse alternative. Le principali alternative sono illustrate qui di seguito. Simultaneamente si spiega per quali ragioni esse non soddisfano le esigenze descritte in precedenza e sono state pertanto scartate.

1.4.1 Ammortamento tramite il conto di compensazione

Una variante ovvia e semplice sarebbe l’inserimento del bilancio straordinario nell’attuale normativa sul conto di compensazione. Sarebbe così possibile addebitare o accreditare in maniera semplice il saldo del bilancio straordinario al conto di compensazione. La compensazione degli eventuali disavanzi sul conto di compensazione dovrebbe essere effettuata secondo le disposizioni vigenti della legge sulle finanze della Confederazione, ossia sull’arco di «più anni» (secondo l’art. 17 cpv. 1 LFC). Se il disavanzo supera il sei per cento delle uscite totali dell’esercizio annuale precedente, la compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi (secondo l’art. 17 cpv. 2 LFC). Un esempio figura nel numero A.2.1 dell’appendice 2.

Nel caso della variante «conto di compensazione» le uscite straordinarie sarebbero soggette al medesimo meccanismo di sanzione delle uscite ordinarie. Le uscite straordinarie non sarebbero più «privilegiate» rispetto alle uscite ordinarie. La Costituzione esige nondimeno una compensazione meno severa delle uscite straordinarie. Queste devono pertanto essere soggette a una compensazione separata, effettuata posteriormente a quella delle uscite ordinarie. L’ammortamento del bilancio straordinario tramite il conto di compensazione non è pertanto conciliabile con le disposizioni costituzionali in vigore.

Sussisterebbe inoltre il pericolo che un simile disciplinamento generi un effetto prociclico. Nei periodi congiunturali difficili il conto di compensazione presenta tendenzialmente un disavanzo. Se questo dovesse aumentare ulteriormente a seguito di uscite straordinarie, sarebbe problematico conseguire i risparmi necessari