Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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nell’ottica della compatibilità con la situazione congiunturale. In caso di recessione, si dovrebbero attuare eventualmente misure di risanamento di grande portata.

Va invece giudicata positivamente la flessibilità di una simile norma. Le considerazioni sulla riduzione del disavanzo del conto di compensazione non contengono obiettivi per quanto concerne gli importi annui di ammortamento. Gli obiettivi di riduzione si riferiscono alla totalità del disavanzo che deve essere eliminato sull’arco di più anni, rispettivamente sull’arco di tre anni (se il disavanzo supera il sei per cento delle uscite). In questo ambito il Parlamento sarebbe libero di stabilire l’importo dei risparmi annui.

Non è data conformità alla Costituzione a causa dell’assenza di privilegio a favore delle uscite straordinarie. Per questo motivo la variante ha dovuto essere scartata.

1.4.2 Ammortamento singolo

Un’ulteriore possibilità consisterebbe in una regola sull’ammortamento secondo cui gli «importi di ammortamento» sarebbero in relazione diretta con le uscite straordinarie individuali. Questa alternativa prevede che ogni addebito al conto di ammortamento sia controfinanziato durante un periodo di tempo separato. Si dovrebbe pertanto tenere una documentazione singola delle uscite straordinarie effettuate, sul genere di una «contabilità degli investimenti». Ogni addebito dovrebbe essere compensato separatamente, ad esempio sull’arco di sei anni. Il metodo di allibramento delle entrate straordinarie dovrebbe essere disciplinato con esattezza. In linea di massima le entrate straordinarie dovrebbe essere computate in diminuzione dell’importo. A titolo d’esempio l’importo residuo dell’addebito più vecchio potrebbe essere ridotto oppure l’entrata potrebbe essere ripartita proporzionalmente su tutti gli importi di ammortamento residui. Un esempio figura nel numero A.2.2 dell’appendice 2.

La documentazione separata dell’ammortamento di ogni singola uscita straordinaria e il suo computo nelle entrate straordinarie renderebbero complesso e difficilmente comunicabile il disciplinamento. I principi della posteriorità e della flessibilità all’interno del termine prescritto solleverebbero per ogni addebito separato la questione dell’opportunità di ogni singola attuazione. Inoltre i criteri di compatibilità con la congiuntura e di flessibilità non sono ampiamente adempiuti come nel caso della norma complementare proposta. Non sarebbe possibile tenere debitamente conto della congiuntura, rispettivamente della fissazione flessibile del nuovo importo dei risparmi, a causa delle oscillazioni tendenzialmente forti degli importi di ammortamento.

La variante dell’ammortamento singolo assomiglia da più punti di vista alla norma complementare proposta. Essa presenta però una minore flessibilità, esige un meccanismo più complesso e quindi non è trasparente. Pertanto questa variante è stata scartata.

1.4.3 Ammortamento degressivo

Un’altra alternativa ipotizzabile è costituita dall’ammortamento annuo di una quota costante del conto di ammortamento. Questa variante può pertanto essere denominata «ammortamento degressivo del bilancio straordinario». Diversamente dalla norma