Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
tivo dell’anno t-1 si constata che il conto di ammortamento presenta un disavanzo a seguito di un’uscita straordinaria. Lo stato del conto di ammortamento nell’anno t-1 è quindi negativo. Al momento dell’allestimento del consuntivo dell’anno t-1 il preventivo dell’anno in corso (t) è già stato adottato dal Parlamento. L’obbligo di equilibrare il disavanzo del bilancio straordinario inizia pertanto con il preventivo dell’anno t+1. In merito va constatato che nel caso di addebiti preventivati gli ammortamenti possono essere effettuati anche in precedenza. Nella situazione illustrata qui sopra – l’economia si trova in una fase di alta congiuntura e nel bilancio ordinario si realizzano eccedenze – viene parimenti adempiuto il criterio della posteriorità. Il conto di compensazione attesta un valore positivo. L’obbligo di compensazione sussiste e non è procrastinato. Nel quadro del preventivo dell’anno t+1, le uscite massime ammesse sono pertanto ridotte in funzione dell’importo di ammortamento previsto, conformemente alle disposizioni del freno all’indebitamento. Nell’ipotesi che tali riduzioni possano anche essere attuate, esse sono accreditate al conto di ammortamento al momento della chiusura del conto dell’anno t+1. Se il conto di compensazione è in positivo o è perlomeno in pareggio, il tetto di spese ai sensi del freno all’indebitamento deve essere ridotto negli anni successivi per il tramite di ulteriori importi di ammortamento. A tale scopo gli importi di ammortamento devono essere calcolati in maniera tale che il disavanzo del conto di ammortamento sia compensato dopo sei anni, ossia nell’anno t+6.
Entrate straordinarie a destinazione vincolata
Determinate uscite straordinarie sono finanziate per il tramite di entrate straordinarie a destinazione vincolata. Dal 2003, anno dell’introduzione del freno all’indebitamento, simili entrate straordinarie si sono verificate due volte. La prima volta si è trattato della quota della Confederazione al ricavo della vendita di oro della Banca nazionale. Nel 2007 la quota in questione è stata trasferita come uscita straordinaria al Fondo di compensazione dell’AVS. Negli anni 2008–2011 si prospettano d’altra parte le entrate straordinarie a destinazione vincolata provenienti dalla tassa CO2 sui combustibili. La tassa CO2 sui combustibili è ridistribuita con un ritardo di due anni alla popolazione e alle imprese. In caso di soppressione della tassa, si avrebbero uscite straordinarie per ancora due anni. È pure ipotizzabile che tra le entrate straordinarie a destinazione vincolata e le corrispondenti uscite intercorra un periodo di tempo ancor più lungo. Se fossero accreditate al conto di ammortamento, le entrate straordinarie a destinazione vincolata potrebbero essere utilizzate per il finanziamento di altre uscite straordinarie «eterogenee». Al fine di evitare questa situazione le entrate straordinarie la cui destinazione è vincolata per legge e le uscite straordinarie coperte da simili entrate non sono allibrate nel conto di ammortamento.
Entrate straordinarie – senza aumento patrimoniale
Le entrate straordinarie devono essere accreditate al conto di ammortamento anche se un aumento patrimoniale vi è vincolato solo in misura parziale, come nel caso della vendita delle azioni Swisscom facenti parte dei beni amministrativi. Una parte del ricavo della vendita costituisce una mera permuta di valori patrimoniali: i portafogli di azioni divengono depositi in contanti. La quota più cospicua del ricavo determina nondimeno un miglioramento della situazione patrimoniale della Confederazione, perché le azioni facenti parte dei beni amministrativi della Confederazione sono valutate secondo il metodo equity. Nel caso della partecipazione Swisscom, la quota della Confederazione al capitale proprio di Swisscom si situa chiaramente al di sotto del valore di borsa.