Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Lettera a e b: diversi partecipanti auspicano però una riduzione del loro numero (v. commenti agli articoli seguenti).

[6:] cohep, CRUS, KFH e [8:] UniNE chiedono che l’organo di cui alla lettera b sia denominato «Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere» (forma abbreviata: «Conferenza dei rettori»). [2:] Travail.Suisse teme che il sistema proposto, che prevede una Conferenza universitaria e una Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, favorisca le grandi città e penalizzi le regioni rurali periferiche.

Lettera c: [1:] BS, [2:] PLR e [8:] HKBB si chiedono se sia opportuno istituire un Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione. [6:] FEA, [7:] greenpeace, pronatura, WWF, [8:] AKTE e alliance sud vorrebbero chiamarlo «Consiglio svizzero della scienza, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile». Il [8:] CP critica la mancanza di rappresentanti del mondo economico all’interno di questo organo.

Lettera d: [1:] BS, [6:] CRUS, KFH, [7:] OAQ, [8:] CP, HWZ, Skuba e UniNE propendono per la variante 1, [1:] VD, [4:] ASB, [6:] Actionuni, ASS, CPF, CSST, [7:] FER e [8:] UNIL per la variante 2. [1:] VD è contrario alla creazione di un consiglio dell’accreditamento e di un agenzia dell’accreditamento.

Nuova lettera e: [6:] USU, [7:] FSAG e [8:] Skuba propongono di menzionare anche l’Unione svizzera degli universitari tra gli organi comuni (v. proposte di emendamento allegate).

Art. 8 Assemblea plenaria

1 In quanto assemblea plenaria, la Conferenza universitaria svizzera è composta da:

a. il membro competente del Consiglio federale;

b. un membro del Governo di ciascun Cantone.

2 L’assemblea plenaria tratta affari che riguardano i diritti e gli obblighi della Confederazione e di tutti i Cantoni. La convenzione di cooperazione può attribuirle le seguenti competenze:

a. disciplinare la procedura di accreditamento e emanare le direttive in materia di accreditamento su richiesta del Consiglio dell’accreditamento;

b. emanare prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi;

c. stabilire i costi di riferimento per il calcolo dei sussidi di base concessi alle scuole universitarie;

d. stabilire le categorie di sussidi determinanti in funzione delle discipline o dei settori di specializzazione, della loro ponderazione nonché della durata massima degli studi, categorie di cui va tenuto conto per il calcolo dei sussidi di base e dei sussidi concordatari;

e. emanare raccomandazioni sul prelievo delle tasse universitarie e sulla concessione di borse di studio e prestiti da parte dei Cantoni;

f. approvazione del preventivo nonché del consuntivo annuale della Conferenza universitaria e degli altri organi comuni;

g. approvazione del regolamento di organizzazione della Conferenza universitaria e degli altri organi comuni;

h. elezione del vicepresidente della Conferenza universitaria;

i. altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano lo statuto giuridico di tutti i Cantoni.

Cpv. 1

[1:] BE, [8:] Collegio dei decani e HKBB temono che la Conferenza universitaria svizzera, in quanto assemblea plenaria, causerà sovrapposizioni e problemi di competenze rispetto alla CDPE e agli altri organi di cui all’articolo 6. Ritengono, pertanto, che non dovrebbe riunirsi in assemblea plenaria e che quindi non sia più necessario fare una distinzione tra questa e il «Consiglio delle scuole universitarie» ([1:] BE, ZH, [8:] Collegio dei decani e HKBB). [8:] Il CP vorrebbe, invece, soltanto l’assemblea plenaria.

[6:] Actionuni, ASS e [8:] Skuba propongono di aggiungere all’articolo 8 capoverso 1 una nuova lettera c che sancisca il diritto degli studenti e del corpo accademico intermedio delle scuole universitarie svizzere di essere consultati nell’assemblea plenaria (v. proposte di emendamento allegate).

Cpv. 2

[1:] BE e VD chiedono lo stralcio della lettera b; [6:] ASS e [8:] PFZ desiderano che le prescrizioni sul riconoscimento dei diplomi siano emanate soltanto su richiesta del Consiglio dell’accreditamento (v.