Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Art. 17 Composizione e organizzazione

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dai rettori e dai presidenti delle scuole universitarie svizzere.

2 Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che deve essere approvato dalla Conferenza universitaria svizzera.

3 Dispone di un proprio budget e tiene la propria contabilità.

Cpv. 1

Per [4:] Travail.Suisse, [6:] CFSUP, DCH, sup-ch, [7:] SwissEngineering ATS, [8:] AEPS, ageep, Faphesso, fhch nw, profhesbe e VD-HTA occorre far chiarezza sul coinvolgimento delle scuole universitarie private, mentre per [4:] Travail.Suisse, [6:] sup-ch, [8:] AEPS, ageep, Fap-hesso, fhch nw, profhesbe e VD-HTA va risolta la questione del collocamento delle ASP. [6:] CDSSAA e SUAS sottolineano l’importanza di un’adeguata rappresentanza dei settori di specializzazione e delle discipline all’interno della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie. [6:] ASS e KFH propongono di cambiare il nome della «Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie» in «Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere».

[6:] ASS, [8:] CP e PFZ chiedono che l’articolo stabilisca esattamente chi sono i membri della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (v. proposte di emendamento allegate).

Art. 18 Compiti e competenze

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sostiene la cooperazione e provvede al coordinamento tra le scuole universitarie. Rappresenta la posizione delle scuole universitarie in seno alla Conferenza universitaria svizzera e all’esterno.

2 La Conferenza dei rettori collabora alla preparazione degli affari della Conferenza universitaria e si adopera affinché le decisioni di quest’ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Ha il diritto di fare proposte alla Conferenza universitaria.

3 Sulle questioni importanti la Conferenza dei rettori sente le organizzazioni nazionali delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare gli studenti. Può invitarle a partecipare a gruppi di lavoro con voto consultivo.

4 Per quanto concerne le questioni di interesse comune, la Conferenza dei rettori invita alle sedute con voto consultivo i presidenti del Consiglio nazionale della ricerca e del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.

5 La Conferenza dei rettori si dota di camere per trattare questioni inerenti ai settori specifici delle università, delle scuole universitarie professionali o delle alte scuole pedagogiche.

Cpv. 1

[6:] CRUS, KFH e [8:] UniNE fanno notare che la cooperazione e il coordinamento spettano in primo luogo alle scuole universitarie e che la Conferenza dei rettori può tutt’al più sostenerle nello svolgimento di questo compito, ma non vi può «provvedere». Di conseguenza, propongono di riformulare il capoverso in tal senso (v. proposte di emendamento allegate). [6:] SUP Svizzera e [8:] ageep auspicano una migliore regolamentazione dei compiti della Conferenza dei rettori.

Cpv. 3

Le persone che operano nelle scuole universitarie devono non soltanto essere rappresentate nella Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, ma beneficiare anche degli stessi diritti partecipativi degli altri membri. [6:] Actionuni, ASS, CRUS, USU, [7:] FSAG, [8:] PFZ, Skuba, ssp e UniNE propongono pertanto di riformulare il capoverso in tal senso (v. proposte di emendamento allegate).

Cpv. 4

Alcuni partecipanti chiedono che, oltre agli organi menzionati, possano partecipare alle sedute con voto consultivo anche la CTI ([6:] FNS, KFH e SUP Svizzera), le Accademie svizzere delle scienze ([6:] Accademie) e le persone che operano nelle scuole universitarie ([6:] USU e [8:] Skuba; v. proposte di emendamento allegate).