Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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[1:] SZ e TG chiedono di rivedere la ripartizione delle competenze tra l’assemblea plenaria e il Consiglio delle scuole universitarie.
Per [2:] PLR e PPD occorre sottolineare che con l’espressione «pianificazione strategica» si intende una gestione strategica di natura politica; [8:] il PFZ chiede, inoltre, che questa sia limitata ai settori particolarmente costosi. Il [2:] PLR vorrebbe limitare la possibilità di emanare direttive e il [2:] PS è contrario a qualsiasi numero chiuso. Per [6:] ASS e [8:] PFZ il Consiglio delle scuole universitarie dovrebbe poter emanare direttive per garantire l’assicurazione della qualità soltanto su richiesta del Consiglio dell’accreditamento. Alcuni partecipanti chiedono di attribuire ulteriori competenze al Consiglio delle scuole universitarie, segnatamente quella di emanare direttive sui diritti di codecisione delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare gli studenti ([6:] USU, [7:] FSAG e [8:] Skuba), e quella di armonizzare le borse di studio ([4:] USS).
Art. 10 Partecipazione con voto consultivo
Partecipano con voto consultivo alle sedute della Conferenza universitaria svizzera:
a. il Segretario di Stato per l’educazione e la ricerca;
b. il Direttore dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia;
c. il Segretario generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE);
d. il presidente e il vicepresidente della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
e. il presidente del Consiglio dei PF;
f. il presidente del Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione;
g. un rappresentante degli studenti delle scuole universitarie svizzere;
h. altre persone, su invito, qualora gli argomenti trattati ne rendano necessaria la presenza.
[1:] BL, BS e [2:] PLR chiedono lo stralcio dell’articolo perché a loro avviso la partecipazione con voto consultivo non va regolamentata nella LASU. Secondo [1:] TG e VD la doppia rappresentanza sancita dalle lettera a e b è superflua in vista di un dipartimento unico per il settore dell’educazione.
Altri partecipanti chiedono che nella Conferenza siano rappresentati anche i seguenti attori: docenti/corpo accademico intermedio (Travail.Suisse [6:] , Actionuni, ASS, CFSUP, DCH, sup-ch [7:] , Swiss-Engineering ATS [8:] AEPS, ageep, CR HES Santé S., Fap-hesso, fhch nw, PFZ, profhesbe, ssp, U-NIL e VD-HTA), mondo economico ([1:] GE, TG, [4:] ASB, [6:] SUP Svizzera e [7:] ASI), pari opportunità ([7:] CODEUS, [8:] AG GWP e Femwiss), futuri datori di lavoro del settore sanitario ([7:] ASDD, ASI, FSAS, FSL, [8:] labmed e SDH), licei ([1:] TG e [6:] CDLS), FNS ([6:] CSST), CTI ([6:] CSST) e Accademie svizzere delle scienze ([6:] Accademie).
[2:] PS e [6:] ASS sono del parere che gli studenti e il corpo accademico intermedio debbano disporre di possibilità di codecisione/del diritto di proposta. [8:] UNIL vuole che sia concesso il diritto di proposta a tutti i rappresentanti menzionati nell’articolo.
[6:] ASS, CPF, CRUS, [8:] UniGE e UniNE chiedono di precisare se l’articolo si riferisca ad entrambe le forme di riunione della Conferenza universitaria.
Art. 11 Presidenza
1 La presidenza della Conferenza universitaria svizzera è composta dal presidente e da due vicepresidenti.
2 Il presidente è il membro competente del Consiglio federale. Dirige la Conferenza.
3 I vicepresidenti rappresentano i Cantoni responsabili delle università. Partecipano alla direzione della Conferenza.
4 La presidenza cura le relazioni con gli istituti nazionali della formazione e della ricerca, con i rappresentanti a livello nazionale delle persone che operano nelle scuole universitarie e con le organizzazioni dell’economia e del mondo del lavoro. Incontra periodicamente i rappresentanti di queste cerchie.
Cpv. 1 e 2
[1:] TI e ZH auspicano che la Conferenza universitaria sia presieduta alternativamente dal competente membro del Consiglio federale e da un rappresentante di un Cantone universitario.