Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Art. 12 Gestione

1 Il Dipartimento competente gestisce gli affari della Conferenza universitaria svizzera.

2 Esso collabora con la CDPE.

Secondo [1:] BE, VD, ZH, [6:] CRUS e [8:] UniNE l’organo di gestione della Conferenza universitaria non va integrato in un dipartimento, ma deve restare indipendente dall’Amministrazione federale.

Art. 13 Comitati

1 Per preparare le proprie decisioni, la Conferenza universitaria svizzera può costituire comitati permanenti o non permanenti.

2 Dei comitati possono far parte anche persone che non fanno parte della Conferenza universitaria.

Cpv. 2 [6:] Actionuni e ASS chiedono che i gruppi di persone interessati dalle decisioni siano rappresentati nei comitati incaricati di prepararle. [7:] Swissmem vuole che sia rappresentato anche il mondo economico.

Art. 14 Procedura decisionale in seno all’assemblea plenaria

1 Ogni membro dell’Assemblea plenaria dispone di un voto.

2 Per le decisioni dell’Assemblea plenaria occorrono:

a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;

b. il voto della Confederazione.

3 Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.

Cpv. 1 [1:] BL, BS e [8:] HKBB chiedono che nell’assemblea plenaria il voto di ogni Cantone sia ponderato in funzione del suo apporto finanziario all’intero sistema universitario.

Cpv. 2 Per [1:] BL, TI, SG, ZH e [8:] CP il diritto di veto della Confederazione è inaccettabile nella forma prevista.

Art. 15 Procedura decisionale in seno al Consiglio delle scuole universitarie

1 Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni ricevono un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L’attribuzione dei punti spetta al Concordato sulle scuole universitarie.

2 Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:

a. la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;

b. il voto della Confederazione;

c. la maggioranza semplice di punti.

3 Per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri, la convenzione di cooperazione può prevedere la maggioranza semplice dei membri presenti.

Cpv. 1 Alcuni partecipanti sollevano obiezioni contro la procedura decisionale: [1:] BL, BS e [8:] HKBB vorrebbero che i voti fossero ponderati in funzione dell’apporto finanziario all’intero sistema universitario; [1:] VS chiede un voto per ogni Cantone e [8:] CR HES Santé S. auspica altri criteri per la ponderazione dei voti.

Cpv. 2

Per [1:] BE, BL, TI, VD, ZH, [7:] FER, [8:] Collegio dei decani e UniGE il diritto di veto della Confedera-

zione è inaccettabile nella forma prevista.