Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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ce, pronatura, WWF, [8:] AKTE e alliance sud), semplificazione e accentramento delle strutture e impiego efficiente dei mezzi disponibili ([2:] UDC), potenziamento della ricerca ([1:] BS, [6:] CSST e FNS), promozione delle nuove leve ([6:] actionuni, CSST e FNS). [1:] TG, VS e [6:] cohep chiedono di aggiungere le ASP nella lettera c. Secondo [2:] PLR, [6:] CPF, CRUS, DCH e [8:] UniNE quelli elencati non sono obiettivi, ma settori di regolamentazione (v. proposte di emendamento allegate).
Cpv. 2 Diversi partecipanti ([1:] TG, [6:] SUAS, SUP Svizzera, uni3 e USU) propongono di riformulare il capoverso 2 (v. proposte di emendamento allegate). [2:] L’UDC desidera che sia stralciato, mentre [1:] TG, [6:] CDSSAA e SUAS chiedono di aggiungere le ASP.
Nuovo cpv. 3
[2:] PLR, [6:] CSST, FEA, USU, [7:] CODEUS, CSDP, greenpeace, pronatura, WWF, [8:] AG GWP, age-
ep, AKTE e Alliance Sud propongono nuovi capoversi con ulteriori obiettivi (v. proposte di emendamento allegate).
Art. 5
1 Per adempiere i loro compiti la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione di cooperazione.
2 La convenzione istituisce gli organi comuni previsti dalla presente legge.
3 Se non lo fanno le disposizioni della presente legge, la convenzione disciplina:
a. l’attuazione degli obiettivi comuni;
b. le competenze, l’organizzazione e la procedura degli organi comuni.
4Il Consiglio federale conclude la convenzione per la Confederazione.
Cpv. 1 [2:] PLR-BS e [7:] ASI propongono di coinvolgere anche alcuni rappresentanti dei principali settori economici nella pianificazione e nel coordinamento. [2:] La CdC chiede di chiarire in modo vincolante se l’articolo 48a Cost. sia applicabile al settore universitario.
6.2 Organi comuni (art. 6–22)
Art. 6
1 Gli organi comuni sono:
a. la Conferenza universitaria svizzera;
b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
c. il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione; e
d. il Consiglio svizzero dell’accreditamento unitamente all’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità.
Variante
d. il Consiglio svizzero dell’accreditamento; e
e. l’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità.
2 Al personale impiegato dagli organi comuni si applicano il diritto sul personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. La Conferenza universitaria svizzera può prevedere deroghe al diritto sul personale federale, per quanto necessario all’adempimento dei compiti degli organi comuni.
3 I costi della Conferenza universitaria svizzera sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. La Conferenza universitaria svizzera disciplina l’assunzione dei costi degli altri organi comuni.