Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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[1:] BE, VS, ZH, [6:] cohep e [8:] SSFI propongono di valutare se non sia il caso di menzionare le ASP come tipo autonomo di scuola universitaria. Anche [1:] NW, VS e [6:] cohep chiedono di menzionare esplicitamente le ASP e di includerle nei finanziamenti federali. [2:] PS vorrebbe stralciare la menzione separata delle ASP nella LASU e auspica che siano integrate nelle università o nelle SUP. Per [1:] BE, ZH, [6:] CDSSAA, CSST e SUAS andrebbe inoltre esaminato lo statuto delle scuole universitarie d’arte. [2:] PS, [6:] CDSSAA, KFH, SUAS e [8:] visarte auspicano che queste scuole siano tenute in debita considerazione.
Cpv. 3 Pur approvando l’integrazione delle scuole universitarie private nel campo d’applicazione della legge [6:] CFSUP e [7:] Swiss Engineering ATS propongono una nuova formulazione della disposizione (v. proposte di emendamento allegate).
Art. 3 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario
1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario.
2 Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge.
3 In virtù di leggi speciali la Confederazione dirige e finanzia i PF e gli altri istituti federali del settore universitario.
4 Con ordinanza dell’Assemblea federale essa può rilevare in tutto o in parte istituti del settore universitario che rivestano un’importanza considerevole per la sua attività. Sente dapprima la Conferenza universitaria svizzera.
5 In virtù di leggi speciali la Confederazione concede sussidi al Fondo nazionale svizzero, alla Commissione per la tecnologia e l’innovazione, nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.
Cpv. 1 [1:] AG, BE, ZH e [8:] Collegio dei decani sono contrari alla direzione delle attività comuni da parte della Confederazione: questo ruolo guida non è dettato dalla Costituzione e contraddice il principio del partenariato nel coordinamento e nella cooperazione tra Confederazione e Cantoni. [1:] AG e BE preferirebbero che il coordinamento fosse affidato alla presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, di cui fanno parte anche alcuni consiglieri di Stato.
Art. 4 Obiettivi
1 Nell’ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a. istituire condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di qualità;
b. delineare una politica svizzera universitaria che sia coerente con le politiche federali in materia di promozione della ricerca e di innovazione;
c. garantire la permeabilità e la mobilità tra le università e le scuole universitarie professionali e al loro interno;
d. unificare le strutture e le fasi degli studi, i passaggi dall’una all’altra fase nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi;
e. finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
f. provvedere alla pianificazione strategica e alla ripartizione dei compiti nei settori particolarmente costosi.
2 La Confederazione tiene conto delle particolarità di università, scuole universitarie professionali e altri istituti accademici, come pure dell’autonomia delle scuole universitarie per quanto efficaci strutture di organizzazione e direzione garantiscano l’adempimento del loro mandato.