Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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proposte di emendamento allegate). Per [6:] USU e [8:] Skuba, la lettera e andrebbe suddivisa in due lettere separate (v. proposte di emendamento allegate).

Art. 9 Consiglio delle scuole universitarie

1 In quanto Consiglio delle scuole universitarie la Conferenza universitaria svizzera è composta da:

a. il membro competente del Consiglio federale;

b. 14 membri dei Governi dei Cantoni responsabili delle università e delle scuole universitarie professionali.

2 Ciascun Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Ogni Cantone responsabile di una scuola universitaria vi è rappresentato da un membro del proprio Governo. Se per una scuola universitaria sono responsabili più Cantoni, il diritto di rappresentanza è retto dal Concordato intercantonale sulle scuole universitarie e dall’Accordo tra i Cantoni responsabili.

3 Il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti della collettività responsabile delle scuole universitarie. La convenzione di cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze:

a. decidere la pianificazione strategica nazionale per il settore svizzero universitario e la ripartizione dei compiti in settori particolarmente costosi;

b. stabilire le direttive in materia di pianificazione finanziaria per la pianificazione strategica nazionale; è fatta salva la competenza budgetaria degli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni;

c. emanare prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase;

d. coordinare le restrizioni eventualmente necessarie per quanto concerne l’accesso a determinati programmi di studio, in particolare per quanto concerne lo studio della medicina;

e. emanare condizioni quadro uniformi in materia di perfezionamento;

f. emanare direttive per garantire l’assicurazione della qualità;

g. decidere la concessione di sussidi federali vincolati a progetti;

h. sancire principi in merito alla concessione di sussidi federali fissi ad altri istituti accademici che vi hanno diritto;

i. emanare raccomandazioni sui diritti di partecipazione delle persone che operano nelle scuole universitarie, in particolare degli studenti;

j. eleggere il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione, il Consiglio svizzero dell’accreditamento e provvedere ad altre elezioni in diversi consessi per quanto previsto dalla legge o dalla convenzione;

k. esercitare l’alta vigilanza sugli organi che elegge;

l. formulare il proprio parere in merito alle priorità della promozione federale della ricerca;

m. formulare il proprio parere in merito alla fondazione di nuove scuole universitarie e di altri istituti accademici federali o cantonali;

n. prendere altre decisioni che risultano dalla presente legge o dalla convenzione di cooperazione e riguardano il coordinamento sul piano nazionale degli enti responsabili delle scuole universitarie.

Cpv. 1 [1:] AG, BL, BS, TG e [8:] HKBB vorrebbero che il numero dei membri del Consiglio delle scuole universitarie non sia fissato a 14 (v. proposte di emendamento allegate). Mentre diversi partecipanti chiedono di rinunciare al Consiglio delle scuole universitarie, [1:] GE, [4:] USS e [7:] FER vorrebbero mantenerlo come unico organo di gestione strategica. [6:] Actionuni, ASS e [8:] Skuba propongono di aggiungere all’articolo 9 capoverso 1 una nuova lettera c che sancisca il diritto degli studenti e del corpo accademico intermedio delle scuole universitarie svizzere di essere consultati nel Consiglio delle scuole universitarie (v. proposte di emendamento allegate).

Cpv. 2 [1:] AG, TG e [8:] HKBB chiedono di stralciare o modificare il capoverso 2 (v. proposte di emendamento allegate).

Cpv. 3 [1:] BE, GE, NW e OW trovano discutibile che il Consiglio delle scuole universitarie possa emanare condizioni quadro uniformi in materia di perfezionamento, dato che il finanziamento di quest’ultimo non rientra nel campo d’applicazione della LASU.