Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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ufficiali di controllo e garanzia). La protezione di tali emblemi si limita tuttavia al rischio d’inganno in merito all’origine dei prodotti e contempla soltanto l’imitazione dal punto di vista araldico. La disposizione si riferisce inoltre solo a marchi di prodotti e non a marchi di servizi. La LPSP invece vieta di usare i segni protetti anche per i marchi di servizi e per le ditte. Inoltre la protezione non si estende solo alle imitazioni dal punto di vista araldico, bensì, come per lo stemma svizzero, a tutte le imitazioni che possono essere confuse con gli emblemi nazionali. Un’imitazione dal punto di vista araldico sussiste se, nonostante la trasformazione dell’emblema, il marchio presenta le caratteristiche di uno stemma ed è percepito come tale dalle cerchie interessate.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Indicazioni di provenienza e criteri volti a determinare la provenienza (protezione ex post)

Oggi si è ben coscienti del valore economico della «svizzerità»: la metà delle imprese che distribuiscono articoli elvetici appone la designazione «Svizzera » accanto al proprio marchio (co-branding) e il 40 per cento afferma di volerne intensificare l’uso in futuro17. Secondo una ricerca, circa 6400 marchi protetti in Svizzera contengono la designazione «Svizzera» – o indicazioni simili, quali «Switzerland», «Swiss» ecc. – o la croce svizzera18. Una revisione della regolamentazione della designazione «Svizzera» è necessaria. Essa deve però iscriversi in una revisione globale delle disposizioni della LPM che contengono i criteri che permettono, attualmente in modo insufficiente, di determinare solo in modo generale il luogo di provenienza dei prodotti e dei servizi. Va pertanto rivisto l’insieme delle regolamentazioni (cfr. art. 48 e 49 P-LPM ; punto 2.1.2).

Inoltre sarebbe insoddisfacente regolamentare esclusivamente la questione della «svizzerità» creando, per tutti i prodotti, un registro dell’indicazione geografica «Svizzera» e dando la possibilità di registrare tale indicazione come marchio di garanzia o collettivo. Anche se non fa parte della problematica della «svizzerità» in senso stretto, una regolamentazione delle indicazioni geografiche relative a luoghi più specifici del territorio svizzero risponde alle stesse esigenze e deve essere quindi affrontata parallelamente. «Ginevra», (per gli orologi), ad esempio, è un riferimento alla produzione sul territorio svizzero altrettanto chiaro e attrattivo quanto la designazione «Svizzera». L’istituzione di un registro svizzero delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti e l’autorizzazione a usare le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche come marchi di garanzia o marchi collettivi permette di affrontare questo tipo di questione.

Per aumentare la trasparenza e la certezza giuridica, il progetto di revisione stabilisce criteri più precisi per determinare la provenienza dei prodotti e dei servizi (protezione ex post). Poiché la legislazione attuale è molto generale, certe indicazioni di provenienza non forniscono alcuna informazione utile ai consumatori, ad esempio

17 Sondaggio online di maggio 2005 effettuato dal Branding-Institute SaRl presso i membri di Promarca (scaricabile dal sito: www.branding-institute.ch/frameset.html).

18 Stato della ricerca: fine 2006 (per il risultato della ricerca si veda: www.ipi.ch/I/jurinfo/j108.shtm).