Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine

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– Il gruppo di imprese che deposita per primo il marchio di garanzia o il marchio collettivo potrebbe fissare dei criteri (per esempio criteri di qualità) che non corrispondono a quelli previsti dagli articoli 48 o 49 P-LPM. Nel quadro della procedura di registrazione dei marchi, l’IPI non ha alcuna possibilità di controllare che esista un’identità tra i criteri del regolamento e le condizioni degli articoli 48 e 49 P-LPM. Ciononostante, la pubblicità legata al registro dei marchi permetterebbe d’imporre de facto a tutto il settore i criteri contenuti nel regolamento del marchio. I produttori rischiano di sentirsi tenuti a rispettare dei criteri, anche se questi non corrispondono a quelli previsti dagli articoli 48 e 49 P-LPM. Il produttore che ritiene che i criteri fissati nel regolamento del marchio non corrispondano a quelli degli articoli 48 o 49 P-LPM, sarebbe costretto ad agire contro tale regolamento dinnanzi a un’autorità giudiziaria. La soluzione proposta dal Consiglio federale permette di garantire l’identità tra i criteri contenuti nel regolamento del marchio e le condizioni fissate nell’elenco degli obblighi della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica corrispondente.

– Sfruttando il sistema di Madrid, le imprese di uno stesso settore potrebbero ottenere in determinati Paesi la registrazione del marchio – con il regolamento – e quindi imporre, nei Paesi in questione, i propri criteri anche agli altri produttori svizzeri49. A titolo d’esempio, un gruppo di imprese multinazionali produttrici di prodotti chimici potrebbe registrare il marchio «Svizzera» negli USA. Negli USA il titolare potrebbe quindi opporsi all’uso del segno «Svizzera» apposto su prodotti fabbricati in Svizzera da PMI che non soddisfano le condizioni fissate nel regolamento dalle multinazionali.

Viste questi notevoli svantaggi, il Consiglio federale ha optato per il sistema relativo al marchio di garanzia e al marchio collettivo proposto all’articolo 22a P-LPM, ossia per un sistema di marchio basato su una denominazione d’origine o un’indicazione geografica già registrata.

Art. 22b Marchio di garanzia o marchio collettivo per una denominazione

vinicola (nuovo)

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 22a capoverso 1 P-LPM per le denominazioni d’origine e le indicazioni di provenienza, l’articolo 22b capoverso 1 P-LPM permette ai Cantoni che proteggono una denominazione d’origine vinicola basata sull’articolo 63 LAgr – nel quadro fissato dall’articolo 11 dell’ordinanza sul vino50– di ottenere la registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo corrispondente. In ragione dell’Accordo sugli ADPIC e della CPrI una siffatta registrazione dev’essere prevista anche per le collettività pubbliche estere le cui denominazioni d’origine vinicole soddisfano le condizioni dell’articolo 63 LAgr. Prima di depositare un marchio ai sensi dell’articolo 22b P-LPM, la collettività

49Per evitare questa situazione, gli altri produttori che ritengono che non vi sia identità tra il

contenuto del regolamento e le condizioni degli art. 48 e 49 P-LPM dovrebbero opporsi, entro un termine di cinque anni secondo il sistema di Madrid, alla registrazione del marchio in Svizzera, per ottenerne l’annullamento in Svizzera e in ogni altro Paese in cui è stata chiesta la protezione. Una volta decorso il termine di cinque anni, essi dovrebbero opporsi al marchio in ogni Paese in cui è stato registrato.

50Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l’importazione di vino (RS

916.140)