Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 54 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di decisioni passate in
giudicato
La versione dell’articolo 54 LPM contenuta nella revisione della legge sui brevetti (invenzioni biotecnologiche)73 impone ai tribunali di comunicare gratuitamente e in versione integrale all’IPI le decisioni passate in giudicato nonché le decisioni e disposizioni ordinatorie. Sono contemplate in primo luogo le decisioni pertinenti. Se ad esempio un procedimento penale è avviato d’ufficio o su richiesta di un terzo ed è pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, anche la decisione di non luogo a procedere dev’essere comunicata all’IPI. Si tratta soprattutto di garantire che l’IPI, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni concernenti il diritto dei beni immateriali, riceva dalle autorità cantonali le informazioni sullo stato attuale di un procedimento. L’articolo 54 P-LPM persegue in particolare l’obiettivo di obbligare le autorità cantonali a fornire in modo sistematico tali informazioni nei casi di rilievo per la questione della «svizzerità» (procedimenti relativi alla designazione «Svizzera», alla croce svizzera e agli stemmi ufficiali della Confederazione). Solo in questo modo l’IPI è informato sui procedimenti pendenti e può elaborare le statistiche in materia nonché riconoscere la necessità d’intervenire (p.es. sensibilizzare le autorità che applicano il diritto, allestire e rendere accessibile la giurisprudenza; cfr. anche il commento all’art. 27 P-LPSP; punto 2.2).
2.2 Capitolo 2: legge sulla protezione degli stemmi (LPSP)
Art. 1 Croce svizzera
La croce svizzera è definita come croce bianca in campo rosso. Essa è libera e verticale e i suoi bracci, eguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi (articolo 1).
La croce bianca continua, originariamente un simbolo cristiano, apparve per la prima volta nella battaglia di Laupen (1339), come segno di riconoscimento sui vestiti dei Bernesi, in forma di due strisce di stoffa cucite perpendicolarmente. Dal XIV secolo la croce bianca venne applicata sulle insegne militari bernesi, dal XV secolo anche sulle altre insegne confederali, mentre sulle grandi bandiere continuavano a figurare gli stemmi dei singoli Cantoni, tutt'al più provvisti di una croce bianca. Dopo che il generale Niklaus Franz von Bachmann nel 1800 e nel 1815 aveva adottato per le sue truppe la croce bianca in campo rosso quale segno militare, il Patto federale del 1815 stabilì che la croce bianca, libera, isoscele in campo rosso divenisse stemma ufficiale della Svizzera. Esso fu dapprima apposto sul Sigillo federale, che figura nel mezzo di tutti gli stemmi cantonali. La creazione della prima bandiera militare unitaria, caratterizzata da una croce bianca in campo rosso, fu realizzata per iniziativa di Guillaume-Henri Dufour nel 184074.
73 FF 2007 4213
74 Indicazioni tratte dal Dizionario storico della Svizzera: http://www.hls-dhsdss.ch/textes/i/I10104.php