Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Nel 1889 con la Risoluzione federale del 12 dicembre 188975 sullo stemma della Confederazione (cfr. art. 2) è stato precisato che i suoi bracci della croce verticale e libera, eguali fra loro, devono essere di un sesto più lunghi che larghi.
Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera
L’articolo 2 capoverso 1 contiene la definizione dello stemma svizzero come statuita nella risoluzione federale del 12 dicembre 1889 dell’Assemblea federale. Grazie alla definizione in seno alla legge sulla protezione degli stemmi la risoluzione federale può essere abrogata. L’oggetto protetto dall’articolo 2 resta lo stemma della Confederazione Svizzera come definito nella suddetta risoluzione federale. La definizione è completata con la descrizione della forma dello stemma (scudo triangolare). Dal punto di vista materiale la disposizione proposta non comporta modifiche.
Il capoverso 2 rinvia a un allegato della legge in cui è raffigurato lo stemma svizzero definito nel capoverso 1. Come sinora lo stemma ufficiale svizzero è raffigurato con un’immagine. Attualmente sono fissate le dimensioni della croce bianca su sfondo rosso, ma non sono regolamentate le dimensioni della croce in rapporto allo stemma. Anche ciò non è modificato. Sarà invece d’ora in poi definito il colore rosso dello stemma. Ciò corrisponde a un’esigenza generale e allo stesso tempo farà maggior chiarezza. In passato la mancanza di una definizione della tonalità per il colore rosso ha creato incertezza nella riproduzione, soprattutto nel settore grafico, e condotto a numerose richieste di chiarimenti. Come soluzione d’emergenza l’ex Distribuzione pubblicazioni federali (DPF) aveva emanato una raccomandazione in merito al colore da usare per le pubblicazioni. La definizione della tonalità di colore si basa sulle indicazioni del manuale «Corporate Design dell’Amministrazione della Confederazione Svizzera», edito dal Servizio CD della Confederazione76.
Art. 3 Bandiera svizzera
L’articolo 3 capoverso 1 definisce la bandiera svizzera. Attualmente manca una siffatta definizione. La bandiera svizzera è attualmente quadrata perché si rifà a un emblema militare (cfr. le relative spiegazioni in merito alla croce svizzera all’articolo 1). Da una parte, la forma quadrata, che diverge dalla forma rettangolare delle bandiere di altri Stati, è ben radicata nel popolo: il cittadino svizzero s’identifica con le sue dimensioni. Dall’altra, la forma della bandiera svizzera è tradizionalmente accettata anche all’estero ed è facilmente riconoscibile. Proprio grazie alla forma quadrata e ben proporzionata è diventata, accanto alla bandiera statunitense delle «Stars & Stripes» e a quella britannica dell’«Union Jack», una delle bandiere più famose in tutto il mondo. La definizione proposta non comporta modifiche sostanziali. Essa fissa soltanto in modo vincolante la forma quadrata.
Analogamente alla definizione dello stemma svizzero si propone di disciplinare le dimensioni esatte della bandiera svizzera in un allegato alla legge (capoverso 2). Vi va fissato anche il rapporto tra le dimensioni della croce svizzera e della bandiera.
75 RS 111.
76 Il manuale può essere consultato sul sito del Servizio CD della Confederazione: http://www.cdbund.admin.ch/fst_dokumentation.htm.