Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
futuro proteggere anche denominazioni o espressioni che rinviano a un’attività ufficiale o a una funzione sovrana. Ciò vale ad esempio per il termine «Polizia», che in futuro sarà protetto in quanto denominazione ufficiale. S’intende proteggere la fiducia generale dei cittadini nelle denominazioni che rinviano a un’attività ufficiale.
Art. 7 Segni nazionali figurativi e verbali
L’articolo 7 definisce cosa s’intende per segni nazionali figurativi e verbali. Come sinora tali segni saranno protetti. Essi si riferiscono a eroi nazionali quali Guglielmo Tell e Winkelried, a simboli nazionali quali Helvetia, a eventi nazionali quali il giuramento sul Grütli, a luoghi nazionali quali il Grütli e a monumenti nazionali quali i monumenti a Guglielmo Tell, Winkelried o San Giacomo.
Art. 8 Uso degli stemmi
Gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono espressione del potere e della dignità statale del rispettivo ente pubblico. Perciò l’articolo 8 statuisce che gli stemmi nonché i segni che possono essere confusi con essi possono essere usati soltanto dal rispettivo ente pubblico. Appartengono all’ente pubblico anche le organizzazioni e aziende che, in quanto unità rese autonome85, adempiono compiti dell’ente pubblico, sono giuridicamente autonome, di proprietà dell’ente pubblico o di cui l’ente pubblico detiene una partecipazione di maggioranza o principale. Ne fanno ad esempio parte l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), la Vigilanza sul mercato finanziario (FINMA), Swissmedic, l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), la SUVA, la Posta, l’Assicurazione svizzera contro i rischi dell’esportazione (SERV), la Swisscom, le FFS, Skyguide e la RUAG. Poiché è di proprietà dell’ente pubblico, l’azienda deve poter usare gli stemmi. Se tuttavia tali aziende vengono privatizzate (cfr. la compagnia aerea «Swiss»; partecipazione di maggioranza in mani private), esse non appartengono più all’ente pubblico e non possono più usare lo stemma. Nella sua funzione di mezzo d’identificazione, l’uso dello stemma dev’essere riservato all’ente pubblico. Ciò varrà in futuro anche per i privati che oggi possono usare, a determinate condizioni, lo stemma svizzero in relazione ai loro servizi. Il Touring Club Svizzero (TCS) può ad esempio attualmente usare lo stemma svizzero nel logo che contrassegna i suoi servizi. In futuro ciò non sarà più possibile. Tuttavia, in questi casi lo stemma svizzero potrà senz’altro essere sostituito dalla bandiera svizzera o in generale dalla croce svizzera (senza lo scudo). Lo stesso varrà per gli emblemi cantonali nonché per gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali.
All’ente pubblico non devono essere riservate solo le rappresentazioni fedeli o le riproduzioni parziali degli emblemi. Anche i segni che possono essere confusi con gli emblemi non potranno essere usati dai privati. Poiché la protezione degli emblemi rientra nella protezione del diritto industriale, la possibilità di confusione è valutata in base ai criteri generalmente validi del diritto in materia di contrassegni e non si limita a criteri puramente araldici. Non è quindi sufficiente modificare, per un segno privato, le dimensioni dello stemma protetto o utilizzare un’altra forma dello
85 Per il termine di unità rese autonome, cfr. il Rapporto sul governo d’impresa del Consiglio federale del 13 settembre 2006 (FF 2006 7545).