Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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Secondo il capoverso 3 le disposizioni della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30) e della Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) concernenti l’emblema nazionale svizzero continueranno a essere valide. Questi atti legislativi contengono disposizioni specifiche su dove e in che forma dev’essere apportato l’emblema nazionale svizzero sulle navi e sugli aerei. L’uso dello stemma svizzero sullo stabilizzatore verticale degli aerei della compagnia aerea «Swiss» sarà disciplinata come sinora dalla legislazione specifica (Ordinanza sui contrassegni degli aeromobili / OCA; RS 748.216.1). Le disposizioni specifiche dovranno essere conformi alle nuove definizioni dello stemma svizzero e della bandiera svizzera e, se necessario, riprenderle per motivi di trasparenza. Ciò vale soprattutto per la nuova definizione del colore rosso (cfr. anche l’allegato 1 dell’avamprogetto).
Art. 4 Emblemi della Confederazione
Accanto allo stemma svizzero, alla croce svizzera e alla bandiera svizzera vi sono altri emblemi della Confederazione che devono essere protetti e pertanto rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. Si tratta di segni che sono espressione simbolica della sovranità dello Stato, come ad esempio i timbri ufficiali, i sigilli, i valori di bollo ufficiali (francobolli, bolli), i segnali pubblici trigonometrici e limnimetrici o i termini di confine. Per proteggere alcuni di questi emblemi esistono disposizioni penali specifiche. Vanno ad esempio citate le disposizioni degli articoli 240-250 del Codice penale (CP)77 riguardanti la falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure o l’articolo 290 del CP riguardante i sigilli ufficiali (rottura di sigilli). Sono considerati emblemi anche i cosiddetti punzoni ufficiali («timbri»). Tutti gli orologi d’oro, d’argento, di platino e di palladio fabbricati o importati in Svizzera, vengono ad esempio obbligatoriamente controllati dal Controllo svizzero dei metalli preziosi in merito alla loro costituzione materiale. Se il titolo effettivo corrisponde a quello indicato ciò è confermato con il punzone ufficiale che raffigura la testa di un cane di San Bernardo78. La Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (Convenzione di Vienna)79, di cui sono membri vari Stati80, prevede un punzone comune, riconosciuto in tutti gli Stati membri, per le merci in oro, argento e platino. Il punzone comune è costituito dalla raffigurazione in rilievo di una bilancia con un numero in cifre arabe che indica il titolo dell’oggetto in millesimi su uno sfondo tratteggiato, la cui cornice indica il tipo di metallo prezioso. La CPrI81 prevede una procedura di notifica particolare per i segni ufficiali. Secondo la CPrI, all’estero sono protetti soltanto gli emblemi della Svizzera che sono stati comunicati agli Stati membri della Convenzione. Nel 1967 la Svizzera ha notificato all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), competente per la
77RS 311.0
78Maggiori informazioni (in francese e tedesco) in merito ai punzoni ufficiali sono disponi-
bili sul sito del Controllo svizzero dei metalli preziosi:
http://www.ezv.admin.ch/glossar/00012/index.html?lang=de#sprungmarke0_5
79 RS 0.941.31
80Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi,
Repubblica ceca, Austria e Svizzera.