Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/28: Swissness: Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici · 91 pagine
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suddetta convenzione, diversi emblemi svizzeri82. Accanto alla testa di un cane di San Bernardo, sono stati notificati altri punzoni di garanzia della Svizzera. In seguito all’ultima revisione della legislazione sui metalli preziosi questi punzoni non vengono tuttavia più usati.
Non sono invece contemplati da questa protezione per gli emblemi i nomi degli enti territoriali. Tali diritti in materia di nomi fanno parte, insieme ai nomi degli enti di diritto pubblico, dei diritti della personalità che beneficiano della protezione di diritto privato dell’articolo 29 del Codice civile83. Non sono considerati emblemi neanche i logo e i marchi degli enti federali per merci, servizi e attività che non sono espressione della sovranità dello Stato e in tal senso non sono intese come attività sovrane dello Stato. Ciò vale ad esempio per il logo «5 al giorno» della campagna nazionale per promuovere il consumo di verdura e frutta84, sostenuta, tra gli altri, anche dall’Ufficio federale della sanità pubblica. In questo caso la protezione dall’uso abusivo del logo è garantita dalle norme specifiche del diritto in materia di protezione dei marchi e in materia di concorrenza sleale.
L’avamprogetto prevede che il Consiglio federale elenchi gli emblemi della Confederazione in un allegato all’ordinanza esecutiva (capoverso 2). Oggi manca una definizione di tali emblemi e non è chiaro quali segni rientrino in questa categoria. Ad eccezione della lista trasmessa alla WIPO, manca anche una visione d’insieme di questi segni pubblici, il che rende problematico attuarne la protezione. Con la disposizione proposta il Consiglio federale decide in un allegato separato, in modo legalmente vincolante, quali segni vanno considerati «emblemi della Confederazione». Con una pertinente modifica dell’ordinanza è possibile in ogni momento attualizzare l’elenco. Ognuno può informarsi con una semplice consultazione dell’allegato sui segni pubblici della Confederazione protetti in Svizzera, in particolare sui contrassegni di garanzia e di controllo. Ciò facilita l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli stemmi.
Art. 5 Stemmi, bandiere ed emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni
La definizione e la determinazione degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni compete ai Cantoni (articolo 5). Il diritto in vigore presuppone tale competenza dei Cantoni, senza tuttavia menzionarla esplicitamente nella legge. Dato che negli articoli 1-4 sono definiti gli emblemi della Confederazione è opportuno, per ragioni di sistematica e di trasparenza, rinviare alla competenza dei Cantoni per la definizione degli emblemi cantonali.
Art. 6 Denominazioni ufficiali
Come sinora le denominazioni ufficiali saranno protette. Le denominazioni citate nell’articolo 6 non sono esaustive. Vi rientrano ad esempio anche le denominazioni «Confederazione Svizzera», «Confoederatio Helvetica» o altre denominazioni che rinviano all’ente pubblico. Accanto alle denominazioni ufficiali s’intendono in
82 Gli emblemi trasmessi alla WIPO possono essere consultati nella banca dati «Article 6ter Express» della WIPO (http://www.wipo.int/ipdl/en/search/6ter/search-struct.jsp).
83 RS 210
84 Informazioni sulla campagna nazionale per promuovere il consumo di verdura e frutta sono disponibili sul sito www.5amtag.ch/home.php?sprache=it&id=0.